Sentenza del 07/02/2017 n. 341 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Catasto - Classamento di unità immobiliare (parcheggio antistante l'ingresso di un aeroporto) proposto con procedura DOCFA in categoria E/1 - Classazione in categoria D/8 da parte dell'Agenzia del Territorio - Errata considerazione della funzione dell'unità immobiliare - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento fiscale relativo al 2007, con recupero di IRES, IVA e IRAP e applicazione di sanzioni. La società contestava, tra l'altro, la propria residenza fiscale italiana, sostenendo di essere effettivamente amministrata nei Paesi Bassi, l'assoggettamento a IVA delle operazioni intracomunitarie e l'applicazione dell'IRAP al valore della produzione realizzato all'estero. L'Agenzia sosteneva invece che la società fosse esterovestita, poiché priva nei Paesi Bassi di dipendenti, strutture e autonomia gestionale, mentre direzione, amministrazione, decisioni e documentazione contabile erano svolte in Italia dalla controllante.
La decisione
La Commissione ha confermato che TH B.V. era fiscalmente residente in Italia, ravvisando una sede effettiva italiana e ritenendo irrilevanti le attività operative e burocratiche svolte nei Paesi Bassi. Ha però escluso un nuovo assoggettamento a IVA in Italia delle operazioni commerciali già gestite secondo le regole IVA olandesi e intracomunitarie, in applicazione del principio di territorialità e del divieto di duplicazione dell'imposta. È stata quindi annullata la sanzione per omessa dichiarazione IVA, mentre è stata confermata nel resto la pretesa fiscale, inclusa l'IRAP sul reddito prodotto dalla società fiscalmente residente in Italia. Le spese di giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 73 TUIR
Sono residenti in Italia le società che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
La residenza fiscale è stata individuata in Italia sulla base della sede effettiva dell'amministrazione e del luogo in cui venivano assunte le decisioni strategiche e svolte le principali attività direttive, indipendentemente dalla sede formale estera.
Convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni
In caso di doppia residenza, assume rilievo la sede di direzione effettiva, intesa come il luogo delle decisioni gestionali e commerciali principali.
Art. 4 del Modello OCSE e relativo Commentario
La sede di direzione effettiva va determinata considerando il luogo delle decisioni chiave, delle funzioni di maggiore rilievo e della definizione delle strategie, privilegiando la sostanza economica sulla forma giuridica.
Art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/1997
L'IRAP è dovuta da una società fiscalmente residente in Italia anche in relazione al valore della produzione realizzato all'estero, secondo la lettura accolta dalla Commissione nel caso concreto.
Art. 7-bis DPR 633/1972
Ai fini della territorialità IVA rileva il luogo in cui i beni si trovano al momento della cessione o all'inizio del trasporto, non il domicilio fiscale del cedente.
Direttiva 2006/112/CE
Il principio di territorialità impedisce a uno Stato membro di assoggettare nuovamente a IVA operazioni la cui imposizione compete allo Stato in cui i beni sono fisicamente situati o sono già stati assoggettati al corretto meccanismo impositivo.
Art. 41 D.L. 331/1993
Le operazioni intracomunitarie devono essere trattate secondo le specifiche regole IVA degli scambi tra Stati membri, quando ne ricorrono i presupposti.
Art. 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997
La sanzione per omessa dichiarazione IVA non è applicabile quando, per le operazioni considerate, non sussiste un debito d'imposta dichiarabile in Italia; nel caso concreto la sanzione è stata annullata.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-272/13 e Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/D del 20 ottobre 2014
Un'operazione già assoggettata a IVA mediante reverse charge non può essere nuovamente tassata per la medesima operazione di importazione.
Massime di principio
- La sede legale estera non è sufficiente a dimostrare la residenza fiscale estera: occorre verificare dove si svolgono concretamente direzione, amministrazione, decisioni strategiche e gestione ordinaria.
- L'assenza di dipendenti, uffici, magazzini e autonomia gestionale nello Stato estero, unita al controllo operativo della società italiana, costituisce un forte indice di esterovestizione.
- Lo svolgimento all'estero di attività meramente esecutive, doganali o burocratiche non dimostra necessariamente l'esistenza di una sede effettiva o di una stabile organizzazione societaria autonoma.
- Il riconoscimento della residenza fiscale italiana non comporta automaticamente l'imponibilità in Italia di tutte le operazioni IVA: per l'IVA prevale il principio di territorialità, determinato dal luogo dei beni e dalle regole degli scambi intracomunitari.
- Non è legittimo duplicare l'IVA quando l'imposta è già stata assolta nello Stato competente o tramite reverse charge, purché gli adempimenti siano adeguatamente documentati.
- La residenza fiscale italiana può comportare l'assoggettamento a imposte dirette e IRAP secondo la disciplina interna, anche se parte dell'attività o dei ricavi è materialmente realizzata all'estero.
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