Sentenza n. 13183/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari: - dell’Ordinanza n. 4 del Comune di Palombara Sabina – Settore 5 LL.PP. Patrimonio e Urbanistica (n. reg. Gen. 72 del 12/05/2025 - prot. n. 13426/2025), notificata in data 14 maggio 2025, recante l’ingiunzione alla demolizione / rimozione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate in strada della Cascianella n. 23; - della nota della ASL RM5, inviata con prot. n. 4544 del 17 febbraio 2025, redatta in seguito al sopralluogo congiunto con personale dell’Ufficio Tecnico comunale in data 4 febbraio 2025 (citata nella premessa dell’Ordinanza n. 72 del 12 maggio 2025): atto non conosciuto; - del verbale redatto in seguito al predetto sopralluogo in data 4 febbraio 2025 dal personale degli uffici comunali: atto non conosciuto; - di ogni altro atto conseguente o presupposto, comunque connesso, non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimozione di recinzioni e ricoveri precari per cani, con ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione o rimozione di recinzioni metalliche e ricoveri precari destinati al ricovero di cani. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 10 e 31 del d.P.R. 380/2001, della normativa regionale e del regolamento edilizio, sostenendo che le opere rientrassero nell’edilizia libera e non richiedessero il previo permesso di costruire. Hanno contestato inoltre la qualificazione urbanistica dell’attività di custodia e ricovero amatoriale di cani come incompatibile con la destinazione agricola dei terreni, rilevando l’inapplicabilità degli artt. 55, 57 e 57-bis della l.r. Lazio n. 38/1999. Infine, hanno denunciato incompetenza e sviamento, sostenendo che il Comune avesse utilizzato l’ordinanza demolitoria edilizia per perseguire finalità sanitarie connesse alla gestione di un canile privato, materia rientrante nelle competenze del Sindaco e dei servizi veterinari della ASL ai sensi della l.r. Lazio n. 34/1997. Sono stati altresì dedotti difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione e ha annullato l’ordinanza di demolizione. Dalla documentazione fotografica e dalla stessa descrizione contenuta nell’ordinanza è emerso che le opere consistevano in recinzioni metalliche, in parte coperte da teli o materiali leggeri, e in ricoveri precari non stabilmente infissi al suolo, privi di volumetria edilizia rilevante e destinati esclusivamente al ricovero di cucce per cani. Il Collegio ha ritenuto che la recinzione metallica non fosse qualificabile come costruzione, non determinando un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in muratura; ne è derivata l’inadeguatezza e sproporzione della sanzione demolitoria rispetto alle caratteristiche precarie e prive di autonoma volumetria delle opere. Il giudice ha inoltre richiamato il punto 47 del d.m. 2 marzo 2018 e l’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), del d.P.R. 380/2001, rilevando che l’ordinanza non specificava le dimensioni delle opere né dimostrava la loro idoneità ad assumere autonoma funzionalità, necessaria per escludere l’edilizia libera. Sono stati quindi ritenuti fondati i rilievi relativi alla qualificazione edilizia e alla sproporzione della sanzione. È stata altresì riconosciuta la fondatezza della censura di incompetenza: le determinazioni sanitarie in materia di canili privati spettano al Sindaco, su segnalazione dei servizi veterinari della ASL, che esercitano le funzioni previste dall’art. 3 della l.r. Lazio n. 34/1997, e non al dirigente comunale competente ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001. Restano impregiudicate le successive determinazioni sanitarie e non è stato accertato il carattere provvisorio o meno dell’ospitalità dei cani. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sanzione demolitoria edilizia e i relativi poteri devono essere esercitati dall’autorità competente in materia edilizia e non possono essere utilizzati per perseguire finalità sanitarie estranee alla disciplina edilizia.
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, [...] i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: [...] aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
I ricoveri per animali domestici e da cortile, con relativa recinzione, possono rientrare nell’edilizia libera, salva la verifica delle prescrizioni urbanistiche e delle altre normative di settore, quando non presentino dimensioni e caratteristiche tali da assumere autonoma funzionalità e rilevanza edilizia.
punto 47 d.m. 2 marzo 2018
ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relativa recinzione
La previsione ricomprende tali opere nell’ambito degli interventi riconducibili all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), del d.P.R. 380/2001.
art. 3 l.r. Lazio n. 34/1997
Le funzioni sanitarie relative ai canili privati sono esercitate dai servizi veterinari delle ASL, con le determinazioni di competenza del Sindaco, e non mediante l’ordinanza demolitoria adottata dal dirigente comunale ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Individua il dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente all’adozione delle misure edilizie previste dalla disposizione, senza attribuirgli competenze in materia sanitaria sui canili privati.
Massime di principio
- La qualificazione di un’opera come soggetta a permesso di costruire deve essere verificata in concreto, considerando consistenza, stabilità, volumetria, dimensioni e autonoma funzionalità; recinzioni metalliche e ricoveri precari non stabilmente infissi al suolo, privi di volumetria urbanisticamente rilevante, non sono automaticamente qualificabili come costruzioni.
- I ricoveri per animali domestici e da cortile, con relativa recinzione, possono rientrare nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), del d.P.R. 380/2001 e del punto 47 del d.m. 2 marzo 2018, purché siano rispettate le prescrizioni urbanistiche e le altre normative di settore e le opere non assumano autonoma funzionalità o rilevanza edilizia.
- Un’ordinanza di demolizione deve descrivere e valutare adeguatamente dimensioni, caratteristiche costruttive e autonomia funzionale delle opere; l’omessa dimostrazione di tali elementi può determinare l’illegittimità della sanzione per difetto di istruttoria, carenza motivazionale e sproporzione.
- Il potere sanzionatorio edilizio non può essere utilizzato per perseguire finalità sanitarie estranee alla disciplina urbanistico-edilizia. In materia di canili privati, le determinazioni sanitarie spettano al Sindaco su segnalazione dei servizi veterinari della ASL, secondo il procedimento e le competenze previste dalla normativa sanitaria regionale, e non al dirigente comunale che esercita i poteri demolitori edilizi.
- La sanzione demolitoria deve essere adeguata e proporzionata alla consistenza e alla rilevanza urbanistica dell’opera: la precarietà e l’assenza di volumetria edilizia rilevante possono escludere la legittimità dell’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001.
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