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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04908/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore della creditrice per il residuo corrispettivo di una fornitura di prodotti ittici. La società debitrice ha proposto opposizione sostenendo di avere concluso con la controparte una transazione e, soprattutto, contestando la tardività dell’opposizione: secondo la sua tesi, la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non si sarebbe perfezionata con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ma solo con il ritiro dell’atto presso la casa comunale, sicché l’opposizione del 13.06.2014 sarebbe stata tempestiva. Con il ricorso per cassazione ha dedotto due motivi: violazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione agli artt. 641 e 645 c.p.c. e questione di legittimità costituzionale degli artt. 140, 641 e 645 c.p.c. per asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; inoltre ha denunciato la violazione degli artt. 153 e 650 c.p.c., sostenendo di avere provato la mancata conoscenza tempestiva del decreto e chiedendo la rimessione in termini o la qualificazione dell’opposizione come tardiva ammissibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel caso concreto, la notificazione del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c. si è perfezionata secondo il regime risultante dalla sentenza n. 3/2010 della Corte costituzionale, cioè con il ricevimento della raccomandata informativa ovvero, se la raccomandata non è ricevuta, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Poiché dagli atti risultava che la raccomandata era stata ritirata il 30.04.2014 e il termine di dieci giorni dalla spedizione era già spirato il 18.04.2014, l’opposizione notificata il 13.06.2014 era tardiva. È stata inoltre esclusa sia la violazione costituzionale prospettata sia la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., perché la decadenza era imputabile alla parte, ed è stata negata l’opponibilità tardiva ex art. 650 c.p.c. per difetto di prova di irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Dopo la pronuncia additiva della Corte costituzionale, la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa; se la raccomandata non è ricevuta, opera il decorso di dieci giorni dalla spedizione. La disciplina non richiede il ritiro dell’atto presso la casa comunale per il perfezionamento della notifica.

  • art. 641 c.p.c.

    Regola il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, che decorre dal perfezionamento della notificazione del decreto secondo le regole applicabili.

  • art. 645 c.p.c.

    È la norma sull’opposizione a decreto ingiuntivo; nel caso concreto è stata invocata per sostenere la tempestività dell’opposizione, ma la Corte ha ritenuto tardivo il rimedio.

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini richiede che la decadenza sia derivata da causa non imputabile alla parte; quando la notificazione è regolare e rende conoscibile l’atto, la decadenza resta imputabile e non si può rimettere in termini.

  • art. 650 c.p.c.

    L’opposizione tardiva è ammissibile solo se l’intimato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore; in mancanza di tali presupposti il rimedio non è esperibile.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    È richiamato come disciplina della notificazione postale, ma la Corte ribadisce che il suo regime non è sovrapponibile a quello dell’art. 140 c.p.c.; il perfezionamento in caso di ritiro anticipato segue la data del ritiro.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    La Corte esclude il contrasto costituzionale prospettato, ritenendo ragionevole la disciplina differenziata e non leso il diritto di difesa, poiché la conoscibilità legale dell’atto è assicurata dalla raccomandata informativa.

Massime di principio

  • Nella notificazione del decreto ingiuntivo eseguita ex art. 140 c.p.c., dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del 2010, il momento rilevante per il destinatario è il ricevimento della raccomandata informativa; se la raccomandata non viene ricevuta, il perfezionamento avviene comunque dopo dieci giorni dalla spedizione. Il ritiro dell’atto presso la casa comunale non costituisce il solo momento perfezionativo.
  • La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. non è assimilabile in modo automatico a quella della notificazione a mezzo posta disciplinata dalla l. n. 890/1982, perché le due fattispecie sono strutturalmente diverse e possono essere regolate in modo differente senza violare gli artt. 3, 24 e 111 Cost., purché sia garantita la conoscibilità legale dell’atto e il diritto di difesa.
  • L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. richiede la prova dell’irregolarità della notificazione oppure del caso fortuito o della forza maggiore; non è sufficiente allegare la mancata conoscenza effettiva se la notificazione è stata correttamente eseguita e l’atto era conoscibile.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una decadenza non imputabile alla parte: se la decadenza deriva da una notificazione regolare che ha reso l’atto conoscibile, la parte non può invocare la rimessione in termini.
  • In sede di ricorso per cassazione dedotto un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti del processo per verificare il fatto processuale rilevante ai fini della tempestività dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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