Cassazione Penale, Sentenza n. 25117/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Cesare ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Sostiene che, a seguito del riconoscimento della continuazione tra le sentenze (Tribunale di Monza e GIP Milano) e della conseguente riduzione della pena, al momento del passaggio in giudicato della sentenza milanese la pena relativa al titolo definitivo (Monza) era già stata esaurita o doveva essere ricalcolata tenendo conto di presofferto e fungibilità, con conseguente scarcerazione rispetto all'ordine di esecuzione emesso da Monza e contestuale prosecuzione in regime di arresti domiciliari per il procedimento milanese; quindi chiede che venga disposta la sospensione dell'esecuzione e la prosecuzione degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo non meritevole di accoglimento. Ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui la rideterminazione della pena in sede di cognizione o esecutiva per effetto del riconoscimento della continuazione, quando l'esecuzione è già iniziata, non comporta l'annullamento dell'ordine di esecuzione legittimamente emesso né legittima la ripetizione ex post della fase sospensiva prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. La rideterminazione della pena impone solo l'aggiornamento della data di scadenza e non la cancellazione dell'ordine di carcerazione; la riduzione della pena non determina automaticamente l'imputazione della differenza alla detenzione già eseguita, dovendosi rispettare i limiti e i presupposti dell'art. 657, comma 4 (computo del presofferto e della custodia cautelare 'sine titulo'). Ne è conseguito il rigetto dell'istanza e la condanna del ricorrente alle spese (e agli ulteriori provvedimenti di legge).
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
La sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 può essere concessa solo se ricorrevano i presupposti al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione; la rideterminazione della pena successiva non legittima automaticamente una nuova sospensione ex post.
art. 657 cod. proc. pen.
Per il computo della pena eseguibile si tengono presenti solo la custodia cautelare sofferta e le pene effettivamente espiate 'sine titolo' dopo la commissione del reato; la differenza determinata dalla continuazione non è automaticamente attribuibile alla detenzione già effettuata, salvo il rispetto dei presupposti di questo comma.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto del riconoscimento della continuazione tra reati, che può comportare la rideterminazione della pena in sede di cognizione; tuttavia tale rideterminazione non incide retroattivamente sull'ordine di esecuzione già legittimamente emesso.
Massime di principio
- La rideterminazione della pena per riconoscimento della continuazione, quando interviene dopo l'inizio dell'esecuzione, non annulla automaticamente un ordine di esecuzione legittimamente emesso.
- La procedura di sospensione ex art. 656 cod. proc. pen. può essere esperita e valutata solo sulla base delle condizioni esistenti al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione; non è possibile riproporre ex post la stessa fase sospensiva per fatti sopravvenuti salvo che ricorrano i requisiti previsti dalla norma.
- La riduzione della pena in sede di cognizione non implica automaticamente che la differenza sia imputata alla detenzione già scontata: per il computo rilevano i limiti e le condizioni dell'art. 657, comma 4 (presofferto, custodia 'sine titulo', ecc.).
- Se il condannato si trova in 'posizione mista' (parte in custodia cautelare per un titolo definitivo e parte agli arresti domiciliari per altro procedimento), è necessario attivare tempestivamente le procedure previste (richieste al giudice dell'esecuzione/procura) per ottenere conversioni o sospensioni; non basta il sopravvenire di una sentenza che ridetermina la pena per ottenere automaticamente la scarcerazione.
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione o la prosecuzione in regime alternativo a seguito di rideterminazione della pena è necessario dimostrare concretamente il possesso dei requisiti di legge (computo del presofferto, fungibilità, condizioni personali e legali) e richiedere espressamente le misure alternative al giudice dell'esecuzione.
- La comunicazione della nuova durata della pena all'istituto di detenzione è obbligo dell'autorità che ha ricalcolato la pena, ma tale comunicazione non equivale a cancellazione dell'ordine di carcerazione senza il necessario intervento del giudice competente.
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