Ordinanza n. 3101/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16914/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 16914/2025 e provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato oggetto del giudizio di primo grado
Esito
La controversia
Le appellanti hanno riproposto, tra le altre, la doglianza relativa alla violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e dei principi di certezza del diritto e buona amministrazione. Hanno contestato che la contestazione dell'addebito fosse intervenuta oltre il termine di novanta giorni, poiché la fase preistruttoria dell'Autorità sarebbe stata avviata quasi tre anni dopo la segnalazione della società controinteressata. Sulla questione pende un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea disposto dalla stessa Sezione in altro giudizio. Le parti non hanno chiesto un ulteriore rinvio pregiudiziale nel presente processo.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi d'appello. Ha ritenuto necessario attendere la risposta della Corte di giustizia al quesito pregiudiziale già sottoposto in altro giudizio, reputato rilevante anche per la controversia in esame. Il rinvio dell'udienza è stato considerato non pregiudizievole: il provvedimento impugnato e la sentenza di primo grado restano esecutivi, mentre le appellanti devono conformarvisi. Il Collegio ha inoltre richiamato il chiarimento della sentenza di primo grado secondo cui l'ottemperanza all'inibitoria non imponeva di rinunciare ad azioni giurisdizionali o registrazioni di disegni distintivi, ma soltanto di modulare il diritto di difesa in modo da non produrre effetti escludenti nei confronti della controinteressata. L'Autorità non ha contestato tale motivazione e le appellanti avevano rinunciato alla domanda cautelare. La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 14 l. 689/1981
la contestazione dell’addebito deve avvenire entro 90 giorni
La questione concernente la decorrenza e l'applicabilità del termine di novanta giorni è rilevante nel giudizio ed è collegata al rinvio pregiudiziale pendente davanti alla Corte di giustizia.
art. 267 TFUE
La disposizione è richiamata quale base del possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; nel presente giudizio non è stato disposto un nuovo rinvio.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può rinviare a un'udienza successiva la decisione della causa quando una questione di diritto dell'Unione europea rilevante per il giudizio è già pendente davanti alla Corte di giustizia in un diverso processo, anche senza disporre un autonomo rinvio pregiudiziale nel procedimento in esame.
- Il rinvio dell'udienza nelle more della decisione della Corte di giustizia è ammissibile quando il giudice valuti, nel bilanciamento degli interessi, che l'attesa non arrechi un pregiudizio concreto alle parti e che gli atti impugnati restino esecutivi.
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