Regolamento (UE) 2022/786
Regolamento delegato (UE) 2022/786 della Commissione del 10 febbraio 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 per allineare il quadro LCR alle nuove regole europee sulle obbligazioni garantite introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2162 e alle modifiche del CRR apportate dal regolamento (UE) 2019/2160. Il fulcro è evitare duplicazioni tra il requisito generale di copertura della liquidità e la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, consentendo in determinati casi di considerare non vincolate le attività liquide detenute nel cover pool. Il testo interviene inoltre su definizioni, criteri di attività liquide di livello 1, monetizzazione della riserva di liquidità e trattamento prudenziale di alcune esposizioni e operazioni di mercato.
Modifica del regime LCR per gli enti creditizi, con particolare attenzione al trattamento delle attività liquide connesse ai programmi di obbligazioni garantite e all’adeguamento delle definizioni e dei riferimenti normativi al nuovo quadro UE sulle obbligazioni garantite.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi soggetti al regolamento delegato (UE) 2015/61 sul requisito di copertura della liquidità (LCR), in particolare a quelli che emettono obbligazioni garantite e detengono attività nell’aggregato di copertura o nella relativa riserva di liquidità. Incide anche sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e sulle operazioni correlate ai mercati finanziari, nonché sul trattamento di specifiche categorie di obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022. Restano rilevanti le esclusioni e precisazioni relative, tra l’altro, a SPV/SSPE e agenzie ufficiali per il credito all’esportazione ai fini di alcune definizioni del regolamento.
Regolamento delegato (UE) 2022/786 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/61, che disciplina il requisito di copertura della liquidità (LCR) per gli enti creditizi, al fine di coordinare tale disciplina con il nuovo quadro europeo sulle obbligazioni garantite introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2162 e con le modifiche al trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite di cui al regolamento (UE) 2019/2160. La ratio dichiarata è evitare sovrapposizioni tra il requisito LCR generale e la riserva di liquidità del cover pool, garantendo al contempo una soluzione prudenzialmente coerente e uniforme nell’Unione.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che gli enti creditizi emittenti obbligazioni garantite possono trovarsi a dover coprire con attività liquide lo stesso orizzonte di stress di 30 giorni sia ai fini del LCR sia ai fini della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura prevista dall’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162. Per evitare che lo stesso deflusso sia coperto due volte con asset diversi, il regolamento introduce un criterio specifico di non vincolatività delle attività liquide incluse nella riserva di liquidità del cover pool. Il testo affronta inoltre casi nazionali particolari in cui le regole interne impongono l’annessione di tutte le attività all’emissione di obbligazioni garantite, con conseguente rischio di penalizzazione ingiustificata ai fini LCR.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano gli enti creditizi soggetti al regolamento delegato (UE) 2015/61, in particolare gli emittenti di obbligazioni garantite. Sono toccate le attività liquide detenute nell’aggregato di copertura, la riserva di liquidità di tale aggregato, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni correlate ai mercati finanziari. Il regolamento incide anche sul trattamento di talune obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022, prevedendo l’allineamento del loro trattamento preferenziale alle regole previgenti se soddisfano determinati requisiti alla data di emissione.
Nuove definizioni e coordinamento con il diritto UE
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/61 viene integrato con definizioni puntuali di:
- operazione correlata ai mercati finanziari, rinviando all’articolo 192, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- programma di obbligazioni garantite, rinviando all’articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2019/2162;
- aggregato di copertura, rinviando all’articolo 3, punto 3, della direttiva (UE) 2019/2162;
- riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, definita come riserva composta da attività considerate liquide e detenute come parte dell’aggregato di copertura ai sensi dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162.
Queste definizioni servono a integrare il linguaggio del regolamento LCR con quello del nuovo regime delle obbligazioni garantite.
Non vincolatività delle attività liquide del cover pool
La principale innovazione sostanziale è all’articolo 7. In primo luogo, le attività liquide detenute come parte della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura sono considerate non vincolate, in deroga alla regola generale, durante il periodo di stress di 30 giorni e fino all’importo dei deflussi netti di liquidità dei programmi di obbligazioni garantite associati, purché soddisfino tutti gli altri requisiti del titolo II del regolamento.
In secondo luogo, se tali attività non possono essere considerate non vincolate ai sensi del nuovo paragrafo 2 bis, possono comunque esserlo in presenza di condizioni cumulative più restrittive, vale a dire:
- il diritto interno richiede che tutte le attività dell’emittente siano annesse alle emissioni di obbligazioni garantite;
- le attività liquide sono annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria;
- sono rispettati gli altri requisiti del titolo II;
- l’importo delle attività così considerate non vincolate non supera l’importo totale dei deflussi netti di liquidità calcolato ai sensi del titolo III.
La scelta mira a evitare che gli emittenti soggetti a strutture nazionali particolarmente rigide siano penalizzati in modo sproporzionato nel calcolo del LCR.
Precisazioni su soggetti esclusi
Sempre all’articolo 7, viene precisato che SSPE e agenzie ufficiali per il credito all’esportazione negli Stati membri non rientrano, ai fini della disposizione, tra i soggetti richiamati dalla lettera g) del paragrafo 4. Si tratta di una correzione di perimetro utile per la corretta applicazione delle regole di vincolo e non vincolo delle attività.
Monetizzazione delle attività nella riserva di liquidità
L’articolo 8 viene integrato per stabilire che, con riferimento alle attività liquide detenute nella riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, l’obbligo di monetizzazione è considerato soddisfatto se l’ente creditizio, almeno una volta l’anno, monetizza attività liquide che costituiscono un campione sufficientemente rappresentativo delle attività detenute nella riserva, senza che esse debbano far parte della riserva stessa. La disposizione introduce dunque un criterio operativo flessibile per verificare la convertibilità in liquidità degli attivi del cover pool.
Aggiornamento del trattamento preferenziale delle obbligazioni garantite
Gli articoli 10, 11 e 12 sono coordinati con il nuovo regime delle obbligazioni garantite. In particolare, il regolamento aggiorna i rinvii alle obbligazioni garantite di cui alla direttiva (UE) 2019/2162 e mantiene un regime transitorio per i titoli emessi prima dell’8 luglio 2022 che, alla data di emissione, rispettavano l’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.
Per le esposizioni verso enti nell’aggregato di copertura, restano centrali i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013. In una delle modifiche all’articolo 11 si precisa inoltre che, se il cover pool comprende prestiti garantiti da immobili, devono essere rispettati anche i requisiti specifici dell’articolo 6, paragrafi 2, 3, lettera a), e 5, della direttiva (UE) 2019/2162. Viene infine richiesto che tanto l’investitore quanto l’emittente rispettino gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/2162.
Modifiche ai fattori LCR per operazioni di mercato
L’articolo 28, paragrafo 3, viene modificato per includere espressamente le operazioni correlate ai mercati finanziari accanto alle operazioni di finanziamento tramite titoli. La disciplina dei deflussi entro 30 giorni prevede ora che:
- se la controparte è la banca centrale nazionale dell’ente creditizio, il tasso di deflusso è pari allo 0%;
- se il tasso di deflusso sarebbe superiore al 25% e la controparte è qualificata, il tasso è limitato al 25%.
Questa parte rafforza l’allineamento tra la disciplina LCR e le tipologie operative rilevanti nei mercati finanziari.
Adeguamento dei deflussi per importi dovuti su operazioni garantite
L’articolo 32 viene a sua volta aggiornato per riferirsi anche alle operazioni correlate ai mercati finanziari. Inoltre, si chiarisce che il regime di cui al paragrafo 3, lettera a), non si applica agli importi dovuti per operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da attività liquide ai sensi del titolo II, secondo il rinvio fatto nella nuova formulazione del paragrafo 3, lettera b). Il coordinamento serve a evitare trattamenti incoerenti tra attività e passività di finanziamento garantite.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dall’8 luglio 2022. La data di applicazione è espressamente coordinata con quella del recepimento nazionale della direttiva (UE) 2019/2162 e con l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2160, al fine di assicurare un quadro uniforme su tutto il territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Nuove definizioni per il quadro sulle obbligazioni garantite
All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono aggiunte le definizioni di "operazione correlata ai mercati finanziari", "programma di obbligazioni garantite", "aggregato di copertura" e "riserva di liquidità dell’aggregato di copertura", con rinvio rispettivamente all’articolo 192, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 3 della direttiva (UE) 2019/2162.
Trattamento delle attività liquide nell’aggregato di copertura
All’articolo 7 sono introdotti i paragrafi 2 bis e 2 ter, che qualificano come non vincolate, in deroga alla regola generale, le attività liquide detenute come parte della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura fino all’importo dei deflussi netti di liquidità del programma di obbligazioni garantite. In via ulteriore, per gli emittenti cui il diritto nazionale impone di annettere tutte le attività alle emissioni di obbligazioni garantite, tali attività possono essere considerate non vincolate anche quando costituiscono eccesso di garanzia non obbligatoria, entro il limite del totale dei deflussi netti di liquidità dell’emittente e a condizione che siano rispettati gli altri requisiti prudenziali.
Precisazioni sui soggetti esclusi dalla categoria rilevante
L’articolo 7, paragrafo 4, lettera g), è riscritto e viene precisato che, ai fini dell’articolo, SSPE e agenzie ufficiali per il credito all’esportazione negli Stati membri non sono incluse tra i soggetti richiamati.
Monetizzazione annuale della riserva di liquidità
All’articolo 8, paragrafo 4, si chiarisce che, per le attività liquide detenute nella riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, l’obbligo di monetizzazione è soddisfatto se l’ente creditizio, con frequenza almeno annuale, monetizza un campione sufficientemente rappresentativo delle attività detenute nella riserva senza che esse debbano farne parte.
Adeguamento del trattamento preferenziale delle obbligazioni garantite
Gli articoli 10, 11 e 12 sono modificati per allineare i riferimenti al nuovo regime delle obbligazioni garantite. È riconosciuto il trattamento preferenziale alle obbligazioni garantite ai sensi della direttiva (UE) 2019/2162, nonché alle obbligazioni emesse prima dell’8 luglio 2022 che soddisfano l’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE alla data di emissione e che restano ammissibili fino a scadenza. Sono aggiornati anche i riferimenti ai requisiti dell’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013; in alcune disposizioni viene soppresso il previgente punto iii).
Rafforzamento e precisazione dei requisiti per il trattamento preferenziale di talune esposizioni
All’articolo 11 vengono inoltre specificati i requisiti per le obbligazioni garantite basate su diverse tipologie di attività del cover pool, incluse quelle di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettere b), d), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Se il pool comprende prestiti garantiti da immobili, devono essere rispettati i requisiti dell’articolo 6, paragrafi 2, 3, lettera a), e 5, della direttiva (UE) 2019/2162. Si richiede altresì che sia l’investitore sia l’emittente rispettino gli obblighi di trasparenza dell’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/2162.
Modifica dei fattori di deflusso e di afflusso per operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni correlate
All’articolo 28, paragrafo 3, il regime dei deflussi per operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni correlate ai mercati finanziari scadenti entro 30 giorni è aggiornato. Se la controparte è la banca centrale nazionale dell’ente creditizio, il tasso di deflusso è pari allo 0%; se il tasso sarebbe superiore al 25% e la controparte è qualificata, il tasso è fissato al 25%.
Adeguamento dei deflussi per importi dovuti su operazioni garantite
All’articolo 32, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, i riferimenti sono estesi alle operazioni correlate ai mercati finanziari. È inoltre previsto che il paragrafo 3, lettera a), non si applichi agli importi dovuti per operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da attività liquide ai sensi del titolo II, secondo il meccanismo richiamato nella nuova formulazione del paragrafo 3, lettera b).
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’8 luglio 2022. È adottato come atto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
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