Sentenza n. 4587/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento della avvenuta esclusione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto dalla graduatoria per le istanze di trasferimento a Roma, pubblicata in data 7 giugno 2025 (graduatoria delle istanze di trasferimento a Roma, pubblicate con foglio prot.n. -OMISSIS-); e per l’accertamento dell’illegittimità del diniego serbato in data 6 giugno 2025 dall’Amministrazione sull’istanza di accesso inviata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva delle istanze di trasferimento a Roma, pubblicata il 7 giugno 2025, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dalla valutazione; diniego di accesso agli atti del 6 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in servizio presso la Capitaneria di Porto dal 2003 e presso la sede disagiata di Portoferraio dal 2022, aveva presentato domanda di trasferimento a Roma nell’ambito della procedura ordinaria d’impiego. Dopo l’esclusione dalla graduatoria provvisoria ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare d’impiego, l’esclusione è stata confermata nella graduatoria definitiva. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 3 e degli artt. 22 ss. l. 241/1990, la violazione degli artt. 21 e 40 del Disciplinare d’impiego, il difetto di motivazione e di istruttoria, la disparità di trattamento e l’ingiustizia manifesta. Il ricorrente ha contestato l’applicazione dell’art. 21, rilevando che diversi colleghi provenienti da Portoferraio erano stati trasferiti, che un collega con minore anzianità e proveniente dalla medesima sede era stato inserito in graduatoria senza l’applicazione della stessa preclusione e che, se fosse stato valutato, avrebbe conseguito un punteggio di circa 45, sufficiente per rientrare nei posti utili. Ha inoltre dedotto l’assenza del parere del comandante di corpo previsto dall’art. 40, nonché l’illegittimità del diniego di accesso. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del principio di proporzionalità, in ragione dell’applicazione dell’art. 21 senza motivazione, preavviso e comunicazione delle ragioni specifiche. È stata altresì proposta istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il diniego di accesso, già rigettata con ordinanza n. 18602 del 24 ottobre 2025.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla contestazione dell’esclusione dalla procedura di trasferimento. Il TAR ha qualificato l’applicazione dell’art. 21 del Disciplinare come esercizio di valutazione tecnico-discrezionale, finalizzata a evitare la creazione di nuove esigenze organiche non immediatamente ripianabili. Proprio per tale natura, la decisione doveva essere sorretta da una motivazione idonea a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione. Nel caso concreto non risultava acquisito, né comunque presente agli atti, il parere del comandante di corpo prescritto dall’art. 40, nel quale devono essere illustrate le eventuali implicazioni del trasferimento sui servizi presso cui l’interessato è impiegato. In assenza di tale parere, non emergeva dagli atti alcuna qualificazione della posizione del ricorrente come esigente; tale qualificazione era stata esposta soltanto nella relazione di causa dell’Amministrazione, con motivazione postuma. Il TAR ha inoltre rilevato che un collega in posizione non differenziata quanto ai presupposti per il trasferimento era stato inserito nella graduatoria per Roma senza l’applicazione dell’art. 21. Il fatto che tale collega non avesse poi ottenuto il trasferimento per insufficienza di punteggio non rendeva irrilevante la disparità, poiché l’applicazione dell’art. 21, essendo ostativa all’inserimento in graduatoria, avrebbe dovuto precedere la valutazione del punteggio. Ne derivava una determinazione perplessa, non essendo ricostruibili in modo univoco i presupposti logico-giuridici dell’esclusione. La graduatoria è stata quindi annullata nella parte in cui escludeva il ricorrente dalla valutazione, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la sua posizione e adottare una nuova determinazione adeguatamente motivata entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’istanza di accesso era già stata rigettata con precedente ordinanza e non è stata nuovamente accolta. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’esercizio della discrezionalità amministrativa deve essere accompagnato da una motivazione idonea a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Norme richiamate in relazione alla domanda di accesso agli atti, già definita con precedente ordinanza di rigetto.
art. 21 del Disciplinare d’impiego
Nell’operare la scelta tra il personale partecipante alle presenti procedure d’impiego, deve essere evitata l’insorgenza di nuove esigenze organiche non immediatamente ripianabili. È, pertanto, precluso il trasferimento di personale proveniente da sedi già esigenti, o che lo diverrebbero in conseguenza del trasferimento stesso, a meno che tale esigenza non sia a sua volta ripianabile con ingresso di altro personale. La valutazione tecnico-discrezionale di tali circostanze ha lo scopo di prevenire l’apertura di esigenze non previste, per le quali non sia possibile un immediato ripianamento con provvedimento a domanda.
La disposizione attribuisce all’Amministrazione una valutazione tecnico-discrezionale, di natura ostativa al collocamento in graduatoria, che deve essere adeguatamente motivata e precedere ogni successiva valutazione del punteggio.
art. 40 del Disciplinare d’impiego
Le eventuali implicazioni sui servizi ove è impiegato l’interessato.
Il parere del comandante di corpo costituisce un elemento procedimentale rilevante per illustrare le conseguenze del trasferimento sui servizi e per sostenere la qualificazione della posizione del dipendente come esigente.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Norma richiamata per la domanda di accesso agli atti, già rigettata con ordinanza n. 18602 del 24 ottobre 2025.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione applica una disposizione che preclude il trasferimento di un dipendente per evitare l’insorgenza di esigenze organiche non immediatamente ripianabili, esercita una valutazione tecnico-discrezionale che deve essere sorretta da motivazione idonea a rendere comprensibili i presupposti di fatto e l’iter logico-giuridico della decisione.
- La motivazione di una determinazione discrezionale può risultare dalla complessiva scansione procedimentale soltanto quando gli atti del procedimento convergano univocamente e senza ambiguità sulla soluzione adottata; non è sufficiente una ricostruzione contenuta per la prima volta nella relazione difensiva dell’Amministrazione.
- Quando il disciplinare della procedura prescrive il parere del comandante di corpo sulle implicazioni del trasferimento per i servizi di provenienza, l’assenza di tale parere impedisce, in mancanza di altri elementi procedimentali, di ritenere adeguatamente comprovata la qualificazione della sede o della posizione del dipendente come esigente.
- Una causa ostativa al collocamento in graduatoria deve essere applicata prima della valutazione del punteggio. Pertanto, l’inserimento in graduatoria di un candidato in posizione non adeguatamente differenziata rispetto a quello escluso può rendere perplessa e illegittima la decisione amministrativa, anche se il candidato comparato non ha poi conseguito il trasferimento per insufficienza di punteggio.
- L’annullamento dell’esclusione da una procedura di trasferimento non determina automaticamente il diritto al trasferimento, ma impone all’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato e di adottare una nuova determinazione adeguatamente motivata entro il termine assegnato dal giudice.
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