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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6392/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione del GUP di non doversi procedere nei suoi confronti per i reati indicati (artt. 110, 479-476 e 323 c.p.), deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p.: a suo avviso, nonostante un'istruttoria approfondita, i giudici avrebbero dichiarato l'estinzione del reato invece di assolverlo con formula piena. Inoltre il ricorrente lamenta carenza della motivazione e la mancata considerazione della memoria difensiva depositata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. È stato richiamato il principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice deve pronunciare la sentenza di non doversi procedere (art. 531 c.p.p.), salvo il caso previsto dall'art. 129, comma 2, c.p.p., che consente l'assoluzione quando la prova evidente dell'insussistenza del fatto, della non commissione da parte dell'imputato o della irrilevanza penale emerga dagli atti in modo ictu oculi. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto che dagli atti non emergesse tale 'prova evidente'. La censura sulla mancata valutazione delle memorie difensive è stata ritenuta, di per sé, non idonea a determinare nullità del provvedimento; può incidere solo sulla congruità della motivazione. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte relativa al comma 2: consente l'assoluzione con formula piena quando dagli atti emerga in modo evidente (ictu oculi) l'insussistenza del fatto, la sua non commissione da parte dell'imputato o la sua irrilevanza penale; tale valutazione è una constatazione e non richiede approfondimenti istruttori

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Nel procedimento con istruttoria completata impone la pronuncia di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, salvo il caso previsto dall'art. 129, comma 2 (ossia l'ipotesi in cui vi sia prova evidente di insussistenza o non commissione)

  • artt. 110, 479-476 e 323 cod. pen.

    Reati indicati nell'imputazione originaria per i quali il GUP aveva dichiarato il non doversi procedere; la sentenza di legittimità si è limitata a valutare la correttezza procedurale della decisione di merito in relazione alle norme processuali richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U n. 35490/2009 e altre pronunce richiamate)

    Principio consolidato secondo cui la sentenza di non doversi procedere è corretta quando sussiste una causa di estinzione del reato e non vi sia prova evidente dell'insussistenza del fatto; la valutazione circa la sussistenza della prova evidente è riservata ai casi in cui la non responsabilità emerga dagli atti in modo incontrovertibile

Massime di principio

  • La sussistenza di una causa di estinzione del reato impone al giudice, anche dopo un'istruttoria, la pronuncia di non doversi procedere salvo che dagli atti non emerga in modo evidente che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato (distinzione tra 'constatazione' e 'accertamento').
  • L'assoluzione con formula piena è consentita solo quando la prova dell'insussistenza del fatto o della non commissione da parte dell'imputato è evidente dagli atti (ictu oculi); in tutti gli altri casi si applica la regola della non procedibilità per causa estintiva.
  • La mera lamentela generica sulla carenza di motivazione o sulla mancata valutazione di memorie difensive non è sufficiente in sede di legittimità: va dimostrato in modo specifico come la mancata considerazione abbia inciso sulla decisione, altrimenti il motivo è inammissibile o manifestamente infondato.
  • In cassazione non bastano deduzioni vaghe: il ricorso deve indicare profili di violazione di legge o errori di motivazione rilevanti e specifici; altrimenti può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie.
  • Quando si contesta una decisione che dichiara il non doversi procedere dopo istruttoria, è necessario chiarire se si richiede la verifica dell'assenza di una causa estintiva oppure l'accertamento della piena insussistenza del fatto secondo i criteri dell'art. 129, comma 2; le due situazioni hanno conseguenze diverse sul tipo di decisione emessa.

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