Cassazione Civile, Ordinanza n. 31208/2025 del 30/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato il gravame dell'istituto e, in precedenza, contro la decisione del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguardava la domanda di condanna dell'Università e dell'Azienda ospedaliera al pagamento dei contributi previdenziali relativi a pretesi rapporti di lavoro subordinato intercorsi con alcuni medici c.d. "gettonati" in epoca anteriore al 1998. Con l'unico motivo l'istituto ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 34 c.p.c. e dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la giurisdizione dovesse spettare al giudice ordinario perché la domanda aveva ad oggetto l'omesso versamento di contributi obbligatori e che l'eventuale contestazione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato poteva essere esaminata solo incidentalmente dal giudice della causa previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio transitorio di cui all'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, ribadendo che, quando i diritti contributivi si fondano su prestazioni lavorative rese in regime di subordinazione presso un ente pubblico e riferite a rapporti eseguiti sino al 30 giugno 1998, permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ha inoltre precisato che la questione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, essendo pregiudiziale rispetto alla pretesa contributiva, deve essere accertata solo incidentalmente dal giudice della causa pregiudicata, salvo che sia domandata una pronuncia con efficacia di giudicato sulla specifica questione. Conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti costituite; è rimasta assorbita la questione processuale relativa alla mancata notifica del ricorso ad alcuni dei medici intimati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
artt. 1 e 34 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere che la questione sul rapporto di lavoro subordinato dovesse essere esaminata incidentalmente dal giudice ordinario.
art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001
norma transitoria sulla giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego, applicabile anche alle domande fondate su prestazioni di fatto in regime di subordinazione rese a favore di un ente pubblico; per i diritti maturati sino al 30 giugno 1998 permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 34 c.p.c.
la questione pregiudiziale sull'esistenza del rapporto di lavoro può essere decisa incidentalmente, salvo richiesta di efficacia di giudicato e concreto interesse.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
Cass. S.U. 05/05/2003 n. 6767
precedente invocato dall'istituto per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario in tema di omissioni contributive verso ente pubblico.
Cass. S.U. 03/07/2023 n. 18753
precedente cui la Corte dà continuità: il criterio dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 si applica anche alle prestazioni di fatto in regime di subordinazione rese a favore di ente pubblico; per rapporti eseguiti fino al 30 giugno 1998 resta la giurisdizione amministrativa.
Cass. S.U. 30/10/2008 n. 26018
richiamata a sostegno della permanenza della giurisdizione esclusiva amministrativa per i diritti maturati sino al 30 giugno 1998.
Cass. S.U. 20/08/2009 n. 18506
richiamata a sostegno della medesima regola sulla giurisdizione.
Cass. 01/06/2025 n. 14726
indicata come ultima pronuncia conforme nella materia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie sui contributi previdenziali relativi a prestazioni di lavoro svolte di fatto alle dipendenze di un ente pubblico, la giurisdizione va determinata applicando il criterio transitorio dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, e non in base alla sola natura previdenziale della pretesa.
- Se i diritti contributivi discendono da rapporti di lavoro pubblico o assimilato eseguiti sino al 30 giugno 1998, la giurisdizione resta esclusiva del giudice amministrativo anche quando l'azione sia proposta dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi obbligatori.
- La contestazione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato non sposta la giurisdizione del giudice della causa previdenziale quando tale questione rileva solo in via incidentale; una pronuncia con efficacia di giudicato sulla questione pregiudiziale richiede invece un autonomo e concreto interesse e il necessario contraddittorio dei soggetti coinvolti.
- In materia di giurisdizione, il fatto costitutivo della pretesa contributiva va identificato nello svolgimento effettivo del rapporto di lavoro nel tempo, sicché la data di esecuzione delle prestazioni è decisiva per stabilire il giudice competente.
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