Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca delle misure di prevenzione (sorveglianza speciale e confisca) disposte il 29/6/1998, fondata sull'assoluzione del proposto per i medesimi fatti; il ricorso per cassazione deduce violazione dell'art. 7 L. n. 1423/1956, dell'art. 7 CEDU e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia semplicemente reiterato le censure già svolte in appello senza confutare argomentatamente la motivazione del decreto impugnato. Inoltre è stato ribadito che l'evoluzione della giurisprudenza non costituisce, di per sé, "fatto nuovo" idoneo a giustificare la revoca ex tunc della misura ai sensi dell'art. 7 della L. 27/12/1956, n. 1423. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Indica i vizi di motivazione e le violazioni di legge deducibili in cassazione; la Corte richiama la necessità di specificità nel ricorso per cassazione
art. 7, L. 27 dicembre 1956, n. 1423
Regola la revoca delle misure di prevenzione; la Corte afferma che la sola evoluzione giurisprudenziale non costituisce di per sé "fatto nuovo" idoneo alla revoca ex tunc della misura
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente come premessa di illegittimità delle misure, ma la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione deducibile a fronte delle argomentazioni fornite
art. 4, Protocollo n. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente (diritto a non essere giudicato due volte), ma la Corte ha ritenuto che la revoca non possa fondarsi sulla sola evoluzione giurisprudenziale senza elementi nuovi rilevanti
artt. 10 e 27, d.lvo n. 159 del 2011
Stabiliscono che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ne trae la conseguenza del limite del sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione, consentendo la censura solo per motivazione inesistente o meramente apparente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ammissibile principalmente per violazione di legge: non basta riproporre le stesse argomentazioni già svolte in appello senza confutare specificamente la motivazione impugnata
- Per ottenere la revoca di misure di prevenzione è necessario proporre elementi nuovi e decisivi rispetto a quelli già esaminati; la mera evoluzione della giurisprudenza non costituisce di per sé un "fatto nuovo" idoneo alla revoca ex tunc
- In cassazione va esercitata la funzione tipica dell'impugnazione: critica argomentata e specifica della motivazione del giudice di merito; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità
- Il sindacato sulla motivazione è limitato: è azionabile in cassazione la sola motivazione inesistente o meramente apparente (cioè l'omissione di confronto con un elemento potenzialmente decisivo)
- Valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) quando si propongono ricorsi generici o reiterativi privi di nuovi elementi
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