Cassazione Civile, Ordinanza n. 24854/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per imposta di registro 2007, emessa a seguito di una precedente sentenza tributaria che aveva parzialmente annullato l'avviso di liquidazione sotteso. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo in sostanza illegittima la cartella e rilevando anche un'erroneità dell'aliquota applicata. In Cassazione l'Agenzia deduce tre motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 13 del d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che la cartella fosse legittima perché fondata su una sentenza passata in giudicato di parziale annullamento dell'atto presupposto e che non fosse necessario un ulteriore avviso di liquidazione; (2) censura contro l'annullamento integrale della cartella senza rideterminazione del dovuto; (3) censura della ratio relativa all'asserita erroneità dell'aliquota d'imposta applicata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, in tema di riscossione dei tributi, la cartella e l'iscrizione a ruolo diventano illegittime quando venga annullato l'atto impositivo presupposto, poiché la sentenza che accoglie il ricorso del contribuente fa venir meno il titolo della pretesa tributaria e impedisce la riscossione provvisoria, anche prima del giudicato. Ha quindi respinto anche il secondo motivo, perché la sopravvenuta caducazione del titolo impositivo non può essere superata dal giudice tributario con una mera rideterminazione del dovuto in sede di impugnazione della cartella. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché rivolto contro una ratio concorrente e comunque non idoneo a mutare l'esito finale. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare la legittimità della cartella dopo l'annullamento dell'atto presupposto.
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
Richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della tesi dell'amministrazione.
d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15-bis
Le iscrizioni nei ruoli straordinari costituiscono misura cautelare a garanzia del credito erariale, ma la loro legittimità dipende dalla validità dell'atto impositivo presupposto.
art. 2697 c.c.
Non espressamente citato nel testo, non incluso.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, l'illegittimità dell'atto impositivo presupposto travolge la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo che su di esso si fondano, perché viene meno il titolo legittimante della pretesa fiscale.
- La sentenza del giudice tributario che annulla in tutto o in parte l'atto impositivo obbliga l'amministrazione e il giudice dell'impugnazione della cartella ad adeguarsi alla statuizione, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso dell'eventuale eccedenza, senza che sia necessaria la definitività del giudicato per far venir meno la riscossione provvisoria.
- Se il motivo di ricorso investe una ratio decidendi autonoma e concorrente, la sua eventuale censura può restare assorbita quando un'altra ratio sorregge comunque la decisione impugnata.
- Il giudice tributario che annulla la cartella perché caduto il titolo impositivo non può sostituirsi all'amministrazione nel rideterminare il dovuto in assenza di un valido presupposto impositivo residuo.
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