Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9689/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - del Decreto n. 1247/2022 del 13.12.2022 della Regione Siciliana - Assessorato della Salute ivi compresi gli allegati A, B, C, e D con cui, tra l'altro, sono stati determinati gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell''art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e, in particolare, sono stati determinati gli importi gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; - degli ulteriori atti precisati nel ricorso; PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. IL 23/10/2023: - del Decreto dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Sicilia n. 741 del 21.07.2023, ivi compresi gli Allegati A, B, C e D che sostituiscono gli importi asseritamente dovuti dalle imprese, tra cui la Impresa qui ricorrente;

Giustizia amministrativa202304570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, decreto regionale siciliano n. 1247/2022 e successivo decreto regionale n. 741/2023, relativi alla determinazione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, concernente la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, il decreto regionale siciliano n. 1247/2022, con i relativi allegati, e gli ulteriori atti applicativi, contestando gli importi asseritamente dovuti a titolo di ripiano. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto regionale siciliano n. 741/2023, sostitutivo degli importi precedentemente determinati. Nel corso del giudizio, con dichiarazione del 1° marzo 2026, l'impresa ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al regime premiale previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha applicato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o richieste contrarie delle altre parti, il giudice amministrativo non può decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e delle ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Prevede la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità nei casi di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia con decreto o sentenza in camera di consiglio, secondo quanto emerge dal provvedimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025

    La parte ha dichiarato di avere aderito al regime premiale previsto dalla disposizione, circostanza posta a fondamento della sopravvenuta perdita di interesse al ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione e in assenza di repliche o richieste contrarie, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può decidere d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire quando quest'ultimo abbia manifestato la volontà di non coltivare più il ricorso.
  • Il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; la rinuncia sostanziale alla prosecuzione mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione del giudizio per improcedibilità, non una pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.