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Ordinanza

Ordinanza n. 10034/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'Avviso Pubblico di indizione della «procedura di dialogo competitivo ai sensi degli artt. 70 e 74 del d.lgs. n. 36/2023 per la selezione del socio privato operativo di Talete S.p.A. e contestuale affidamento della concessione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo - CIG: B772F1D2DA», pubblicato sulla G.U.U.E. n. S: 123/2025 del 01.07.2025, anche come risultante all'indomani della rettifica pubblicata sulla G.U.U.E. n. 135/2015 del 17.07.2025; - di tutta la documentazione relativa alla «procedura di dialogo competitivo ai sensi degli artt. 70 e 74 del d.lgs. n. 36/2023 per la selezione del socio privato operativo di Talete S.p.A. e contestuale affidamento della concessione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo - CIG: B772F1D2DA» come risultante all'indomani dell'Avviso di Rettifica pubblicato sulla G.U.U.E. n. 135/2015 del 17.07.2025; - dell'Avviso di Rettifica pubblicato sulla G.U.U.E. n. 135/2015 del 17.07.2025; - dei chiarimenti resi in riscontro alla richiesta di chiarimenti del 15.07.2025; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALGAS RETI S.PA. il 17\9\2025 : - dell’Avviso di Rettifica del 13.08.2025, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 155/2025 del 14.08.2025, relativo alla «procedura di dialogo competitivo ai sensi degli artt. 70 e 74 del d.lgs. n. 36/2023 per la selezione del socio privato operativo di Talete S.p.A. e contestuale affidamento della concessione del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo - CIG: B772F1D2DA» ; - di tutta la documentazione di gara, come risultante all’indomani della suddetta rettifica; - del punto 7.5.2. dell’Avviso Pubblico, come rettificato, in combinato con i punti 10 e 11 del medesimo Avviso Pubblico. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALGAS RETI S.PA. il 30\12\2025 : - del provvedimento di esclusione di NEPTA S.p.A., comprensivo di eventuali note e/o relazioni e/o ogni altra documentazione istruttoria relativa alla sua estromissione dalla procedura in esame, di contenuto ed estremi ignoti, già richiesto con istanza di accesso documentale presentata in data 26.12.2026 e non osteso; - del provvedimento di ammissione dei n. 3 operatori economici ammessi alla FASE II della gara, comprensivo di eventuali note e/o relazioni e/o ogni altra documentazione istruttoria relativa alla sua estromissione dalla procedura in esame, di contenuto ed estremi ignoti, già richiesto con istanza di accesso documentale presentata in data 26.12.2026 e non osteso; - della nota prot. n. 3840632 del 20.11.2025, trasmessa in pari data, con la quale è stata comunicata l’esclusione di NEPTA dalla procedura di gara «considerato che il valore medio annuo dei contratti di gestione del SII di cui alla lettera a) dell’art. 7.4 dell’Avviso dichiarato da codesto operatore economico non è risultato tra quelli di maggior valore, tale da consentire l’ammissione alla seconda fase della presente procedura, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso; - che, pertanto, in applicazione del criterio di selezione di cui al citato art. 4 dell’Avviso, codesto operatore economico non può essere ammesso alle successive fasi della presente procedura»; - di tutti gli atti e/o provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con ricorso per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202509027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico e successive rettifiche e chiarimenti relativi alla procedura di dialogo competitivo per la selezione del socio privato operativo di Talete S.p.A. e per l’affidamento della concessione del servizio idrico integrato, nonché atti di ammissione ed esclusione dalla seconda fase della procedura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l’avviso pubblico, la documentazione di gara, le successive rettifiche e i chiarimenti relativi alla procedura di dialogo competitivo indetta ai sensi degli artt. 70 e 74 del d.lgs. 36/2023. Con motivi aggiunti sono stati inoltre contestati una successiva rettifica dell’avviso, il punto 7.5.2 dell’avviso in combinato disposto con i punti 10 e 11, nonché gli atti di ammissione di tre operatori alla fase II e l’esclusione di NEPTA S.p.A., motivata dal mancato possesso del requisito relativo al valore medio annuo dei contratti di gestione del servizio idrico integrato. La parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza di merito, anche in relazione alla mancata ostensione degli atti istruttori sottostanti il provvedimento di esclusione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di rinvio dell’udienza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha rilevato che l’ostensione degli atti sottostanti il provvedimento di esclusione era stata legittimamente differita al momento dell’aggiudicazione, che non era ancora intervenuta. Non è stata quindi decisa la legittimità degli atti di gara, delle ammissioni o dell’esclusione. La trattazione del merito è stata differita all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La disposizione è stata ritenuta applicabile quale presupposto per accogliere l’istanza di rinvio della trattazione del merito, in considerazione del differimento legittimo dell’ostensione degli atti istruttori fino all’aggiudicazione.

  • artt. 70 e 74 d.lgs. 36/2023

    Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento della procedura di dialogo competitivo oggetto di impugnazione; l’ordinanza non ne esamina l’interpretazione.

Massime di principio

  • Quando gli atti istruttori posti a fondamento di un provvedimento di esclusione in una procedura di gara siano stati legittimamente sottratti temporaneamente all’ostensione fino all’aggiudicazione, il giudice può differire la trattazione del merito dell’impugnazione per consentire la conoscenza della documentazione rilevante.
  • Il legittimo differimento dell’accesso agli atti di gara non determina, di per sé, una decisione sulla legittimità dell’esclusione o degli altri atti impugnati, ma può giustificare il rinvio dell’udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

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