Sentenza del 07/11/2019 n. 4373 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società R l'indebita detrazione dell'IVA relativa a fatture emesse dalla società X, ritenuta una "missing trader" o società cartiera interposta in una frode carosello. Secondo l'Ufficio, la merce proveniva direttamente da fornitori comunitari ed era consegnata alla R, mentre la società X emetteva formalmente le fatture italiane con IVA, consentendo alla contribuente di portarla in detrazione. La R sosteneva di avere agito in buona fede, di avere effettuato verifiche preventive tramite una società specializzata in informazioni commerciali e di avere successivamente denunciato il legale rappresentante della X. Contestava inoltre il raddoppio dei termini, la carenza di motivazione, l'incompetenza dei funzionari DRE e l'insufficienza della prova dell'effettiva consapevolezza della frode.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società R e riformato la sentenza di primo grado, annullando l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse fornito elementi oggettivi sufficienti, gravi, precisi e concordanti, neppure in via presuntiva, per dimostrare che la contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere che la società X era una cartiera e che le operazioni si inserivano in una frode IVA. I rapporti diretti con i fornitori esteri e l'oggetto sociale della X non sono stati considerati indizi sufficienti. È stata invece valorizzata la condotta diligente della R, consistente nell'acquisizione di informazioni commerciali sulla controparte e nella presentazione di una denuncia prima dell'accertamento fiscale. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 9.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 19 d.P.R. 633/1972
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA. Il diniego della detrazione è legittimo, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, solo se l'Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
Artt. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973 e 57, comma 1, d.P.R. 633/1972
Riguardano i termini di decadenza per gli accertamenti e il loro eventuale raddoppio in presenza di ipotesi di reato. Nel caso concreto la relativa censura è rimasta assorbita, poiché l'avviso è stato annullato per insufficienza della prova sulla consapevolezza della frode.
Art. 7 d.lgs. 212/2000
Impone l'obbligo di motivazione degli atti tributari. Anche questa contestazione è rimasta assorbita dopo l'accoglimento del motivo principale.
Art. 36 d.lgs. 546/1992
Stabilisce i requisiti della motivazione della sentenza tributaria. La censura relativa alla motivazione apparente della sentenza di primo grado non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici consistono nella deduzione da un fatto noto a un fatto ignorato.
L'Amministrazione può provare la consapevolezza del contribuente anche tramite presunzioni, ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. La mera esistenza di una società cartiera non dimostra automaticamente la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cliente.
Art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997
Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
La denuncia tempestiva della controparte può costituire elemento idoneo a escludere la responsabilità sanzionatoria, quando l'omesso versamento dipenda esclusivamente da fatti denunciati e imputabili a terzi.
Giurisprudenza CGUE, tra cui Kittel, Mahagében e Dávid, Tóth, Bonik, Stroy Trans e Glencore Agriculture Hungary
Il diritto alla detrazione IVA è un principio fondamentale e non può essere negato in base a una responsabilità oggettiva. Può essere negato soltanto quando, sulla base di elementi oggettivi, risulti che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo che il fornitore formale era una società cartiera, ma anche che il cliente conosceva o avrebbe dovuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il carattere fraudolento dell'operazione.
- La prova della consapevolezza può essere presuntiva, ma deve fondarsi su una serie coerente di indizi gravi, precisi e concordanti; la sola irregolarità fiscale del fornitore non è sufficiente.
- Il contribuente non è obbligato a svolgere controlli generalizzati sulla regolarità fiscale della controparte, sul pagamento delle imposte o sull'intera catena commerciale a monte.
- Sono utili per dimostrare la buona fede le verifiche preventive sull'affidabilità commerciale, la coerenza economica dell'operazione, la documentazione delle consegne e dei pagamenti e, soprattutto, eventuali contestazioni o denunce tempestive contro il fornitore.
- La contabilità regolare e i pagamenti tracciabili, da soli, non escludono la partecipazione a una frode; devono essere valutati insieme alle altre circostanze concrete.
- Il giudice deve valutare criticamente gli elementi offerti da entrambe le parti e spiegare il percorso logico che collega gli indizi alla presunta consapevolezza del contribuente.
- Il diniego della detrazione non può basarsi su una responsabilità oggettiva del cliente: in caso di dubbio non adeguatamente superato dall'Ufficio, prevale il principio di neutralità dell'IVA e la detrazione deve essere riconosciuta.
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