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Sentenza

Sentenza n. 2672/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dichiarazione di inefficacia e successiva conferma dell’improcedibilità della SCIA presentata per ampliare l’attività dalla somministrazione da asporto alla ristorazione con servizio ai tavoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La titolare di un’impresa che già svolgeva attività di somministrazione da asporto ha presentato il 4 agosto 2025 al SUAP una SCIA per estendere l’attività alla ristorazione con servizio ai tavoli, dopo lavori di ristrutturazione dei locali. Il Comune ha dichiarato inefficace la segnalazione, contestando inizialmente sia l’inidoneità igienico-sanitaria dei locali sia la mancanza di una distinta SCIA commerciale. Nel ricorso introduttivo l’impresa ha dedotto violazione degli artt. 1 e 19 l. 241/1990, difetto dei presupposti, travisamento e carenza d’istruttoria, sostenendo la conformità dei locali e l’inosservanza dei poteri conformativi previsti dall’art. 19, comma 3; ha inoltre invocato la violazione dei principi di collaborazione, buona fede e affidamento, dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e della libertà d’iniziativa economica. Dopo l’ordinanza cautelare del 4 novembre 2025, il Comune ha riesaminato la pratica e, riconosciuta la conformità igienico-sanitaria dei locali, ha nuovamente dichiarato improcedibile la SCIA perché ritenuta sanitaria e non accompagnata da una separata segnalazione commerciale. Con i motivi aggiunti l’impresa ha sostenuto che la segnalazione, presentata al SUAP e contenente i dati necessari anche alle valutazioni commerciali, costituiva una SCIA unica ai sensi degli artt. 19 e 19-bis l. 241/1990; in subordine, ha dedotto che il Comune avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione o l’integrazione documentale, anziché adottare una misura negativa sproporzionata e formalistica. La ricorrente aveva inoltre manifestato interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto originario ai fini risarcitori, dopo che la relativa domanda di annullamento era stata dichiarata improcedibile con sentenza parziale n. 1291/2026.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestiva la riduzione della domanda relativa all’atto originario ad accertamento della sua illegittimità, in funzione risarcitoria, e ha accertato che la contestazione igienico-sanitaria originariamente formulata dal Comune era infondata, come riconosciuto dallo stesso ente nel riesame. Ha quindi accolto la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità e dell’obbligo conformativo dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990: poiché la SCIA presentata al SUAP conteneva i dati necessari alle valutazioni commerciali, le irregolarità formali circa la tipologia della segnalazione potevano essere regolarizzate mediante conformazione e interlocuzione con l’impresa, senza dichiararne immediatamente l’improcedibilità. Ha inoltre ritenuto rispettati gli adempimenti gravanti sul privato ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, considerato che la segnalazione era stata presentata allo sportello unico competente. Gli ulteriori profili di gravame sono rimasti assorbiti. Il Tribunale ha accertato l’illegittimità degli atti originari, accolto i motivi aggiunti e annullato la nota comunale del 21 gennaio 2026. Ha condannato il Comune alle spese, liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Il chiaro riferimento legislativo alla necessità di adottare misure conformative dell’attività segnalata prima di determinarsi in senso negativo su di una S.C.I.A. implica, a giudizio di questo Tribunale, il dovere, che la P.A. è tenuta ad assolvere, di rispettare il principio di proporzionalità ovvero del minimo mezzo, in forza del quale incombe sull’Amministrazione l’obbligo d’investigare costantemente tutte le alternative possibili alla propria azione, con l’obiettivo di identificare quella soluzione che sia non solo idonea al perseguimento dell’interesse pubblico primario nel singolo caso concreto, ma anche tale da rispettare il parametro della necessarietà.

    Prima di adottare un provvedimento negativo sulla SCIA, quando l’attività e i suoi effetti possano essere conformati alla normativa, l’amministrazione deve indicare le misure necessarie e assegnare il termine previsto dalla legge; la scelta deve rispettare proporzionalità e minimo mezzo.

  • art. 19-bis, comma 2, l. 241/1990

    Nel caso a mani il Comune intimato non ha mai contestato il fatto che la ditta ricorrente abbia presentato presso il competente Sportello Unico Attività Produttive la sua S.C.I.A. (completa, lo si ribadisce, di tutti i dati per valutare i diversi profili dell’attività segnalata). Di talché gli incombenti posti legislativamente a carico del privato dal testé citato art. 19 bis, comma 2, appaiono in concreto rispettati.

    Quando un’attività coinvolge profili amministrativi connessi, la presentazione di un’unica SCIA allo sportello unico è conforme agli adempimenti gravanti sul privato se la segnalazione contiene i dati necessari alle valutazioni dei diversi profili; spetta poi all’amministrazione trasmetterla agli enti competenti.

  • art. 73 c.p.a.

    Considerato che tale emendatio libelli è da considerarsi come tempestivamente proposta, rispetto ai termini concessi a tal fine dall’art. 73 cod. proc. amm., calcolati a far data dall’udienza pubblica del 07.07.2026 (in cui questo Collegio ha trattenuto in decisione la domanda di risarcimento del danno così formulata da parte attrice), questo Tribunale procederà quindi ad accertare l’eventuale illegittimità delle determinazioni gravate mercé l’atto introduttivo del giudizio.

    La dichiarazione con cui il ricorrente, nel rispetto dei termini dell’art. 73 c.p.a. e del contraddittorio, mantiene interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori consente al giudice di esaminare tale domanda anche dopo la sopravvenuta sostituzione dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Se, nell’esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA, l’amministrazione rileva carenze che possono essere rimosse adeguando l’attività alla normativa, deve indicare le misure conformative e assegnare il termine previsto dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990, anziché dichiarare immediatamente improcedibile la segnalazione.
  • Il potere di controllo sulla SCIA deve essere esercitato nel rispetto della proporzionalità e del principio del minimo mezzo: tra misure idonee a tutelare l’interesse pubblico, l’amministrazione deve preferire quella che sacrifica meno gli interessi del privato, quando sia egualmente efficace.
  • In presenza di procedimenti connessi, l’interessato può presentare un’unica SCIA allo sportello unico se questa contiene le informazioni necessarie per le valutazioni delle amministrazioni coinvolte; le difficoltà formali o informatiche devono essere affrontate dall’amministrazione attraverso la trasmissione agli enti competenti e l’interlocuzione con il segnalante.
  • La sopravvenuta sostituzione dell’atto impugnato non impedisce l’accertamento della sua illegittimità ai fini risarcitori quando il ricorrente manifesta tempestivamente tale interesse nelle forme idonee a garantire il contraddittorio.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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