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Sentenza

Sentenza n. 1858/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta omissiva datoriale dedotta come inadempimento dell’obbligo di sicurezza e fonte di danni da patologie oncologiche contratte in servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (vigile del fuoco)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, vigile ausiliario dal 27 febbraio 1991 al 26 febbraio 1992 e vigile permanente dal 27 dicembre 2004, ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a due patologie oncologiche insorte durante il servizio: un linfoma non Hodgkin B follicolare diagnosticato nel 2013 e un linfoma diffuso a grandi cellule B diagnosticato nel 2017, trattato anche con trapianto autologo l’8 marzo 2018. Ha ricondotto le patologie all’esposizione professionale a fumi, polveri e sostanze tossiche o cancerogene durante interventi di soccorso e missioni, deducendo l’omessa valutazione dei rischi, l’insufficienza dell’informazione e della formazione, la mancata decontaminazione e l’inadeguatezza dei dispositivi di protezione. Ha invocato principalmente la responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di sicurezza e, in via concorrente, la responsabilità extracontrattuale. La pretesa, quantificata fino a euro 1.727.838,00, comprendeva danni biologici temporanei e permanenti, sofferenza morale ed esistenziale, pregiudizi professionali e reddituali, spese mediche e danni futuri. Il Ministero ha eccepito la prescrizione quinquennale, contestato esposizione, nesso causale e prova dei danni, richiamato possibili fattori individuali e l’adozione di dispositivi di protezione, e chiesto la detrazione delle provvidenze assistenziali già erogate o da erogare. Il ricorrente ha inoltre contestato la verificazione e insistito per una menomazione superiore, ulteriori voci di danno e ulteriori accertamenti.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria. Ha respinto l’eccezione di prescrizione: la domanda principale è contrattuale, soggetta al termine decennale, e la diffida del 27 luglio 2018 è stata inviata prima della scadenza anche assumendo come dies a quo la diagnosi del gennaio 2013; la riassunzione davanti al giudice amministrativo ha conservato gli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Ha chiarito che il giudicato del Tribunale di Verona vincola quanto alla dipendenza concausale della patologia dal servizio e allo status di vittima del dovere, ma non accerta l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza; la percentuale del 25% determinata nel precedente giudizio per finalità assistenziali non preclude la distinta valutazione civilistica del danno risarcibile. Nel merito, il ricorrente ha provato il rapporto, il danno, la nocività delle condizioni lavorative e il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”; la familiarità e gli altri fattori individuali considerati dalla verificatrice non costituiscono causa autonoma ed esclusiva. Il Ministero non ha fornito prova documentale dell’adozione, nei periodi e negli interventi rilevanti, delle misure specifiche di valutazione dei rischi, protezione, decontaminazione e formazione; è stata quindi affermata la responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., con assorbimento degli ulteriori titoli extracontrattuali. Il TAR ha respinto l’eccezione di nullità della verificazione e condiviso la stima medico-legale del danno biologico permanente al 20%, anziché il 25% richiesto dal ricorrente o l’11% prospettato dal Ministero. Ha riconosciuto, ai valori 2024, euro 76.165,00 per danno non patrimoniale permanente, euro 28.980,00 per danno biologico temporaneo ed euro 18.667,67 quale personalizzazione per la perdita definitiva dell’idoneità operativa, per complessivi euro 123.812,67 lordi. Ha escluso ulteriori poste non provate o già comprese nella liquidazione: perdita di reddito o di progressione, differenziale pensionistico, spese mediche, danni autonomi alla vita familiare o professionale, rischio futuro di mesotelioma o recidiva e danni dei familiari; ha inoltre ritenuto esplorative le richieste di ulteriori accertamenti contabili e istruttori. Ha disposto la detrazione delle somme effettivamente corrisposte per speciale elargizione (euro 61.700,00) e assegni vitalizi, inclusi arretrati e perequazioni pagati fino alla pubblicazione, senza capitalizzare i ratei futuri e senza consentire un saldo negativo. Poiché non era noto il totale degli assegni già versati, ha ordinato al Ministero di formulare entro 90 giorni una proposta di pagamento con prospetto analitico, applicando rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati in motivazione. Spese di giudizio integralmente compensate; spese della verificazione a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 2087 cod. civ.

    L’art. 2087 cod. civ. impone al datore di adottare, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, non soltanto le misure specificamente previste dalla legge, ma ogni cautela concretamente idonea a prevenire i rischi conoscibili.

    L’obbligo datoriale di sicurezza comprende tutte le cautele concretamente idonee a prevenire i rischi conoscibili, oltre alle misure specificamente previste dalla legge; non dà luogo a responsabilità oggettiva.

  • art. 1374 cod. civ.

    La domanda principale ha natura contrattuale, poiché si fonda sull’inadempimento dell’obbligo di sicurezza imposto dall’art. 2087 cod. civ., che integra il contenuto del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.

    L’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. integra il contenuto del contratto di lavoro e fonda la natura contrattuale della domanda risarcitoria.

  • art. 11 c.p.a.

    La tempestiva riproposizione della domanda dinanzi al giudice amministrativo ha conservato gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

    La riassunzione tempestiva davanti al giudice munito di giurisdizione conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Il Ministero dovrà formulare al ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, una proposta di pagamento secondo i seguenti criteri: porre a base del calcolo l’importo lordo di euro 123.812,67 ai valori del 2024; riconoscere, trattandosi di credito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sino alla pubblicazione della sentenza, secondo i criteri ordinari, e successivamente gli interessi legali sul credito netto sino al soddisfo; acquisire dal Ministero dell’economia e delle finanze la certificazione analitica delle somme effettivamente pagate sino alla pubblicazione della sentenza a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, comprensive di arretrati e perequazioni; detrarre tali somme e la speciale elargizione di euro 61.700,00, senza computare i ratei futuri e senza che possa derivarne un saldo negativo; indicare nell’analitico prospetto di calcolo l’eventuale credito residuo, anche se pari a zero.

    Quando la somma risarcitoria non è immediatamente determinabile perché occorre documentare le provvidenze effettivamente pagate, il giudice può fissare i criteri di liquidazione e ordinare all’amministrazione di formulare una proposta entro il termine assegnato.

  • art. 10 l. 20 ottobre 1990, n. 302

    La speciale elargizione di euro 61.700,00 è stata infatti attribuita in relazione alla medesima patologia ed è stata calcolata in relazione alla medesima menomazione; la sua non cumulabilità con il risarcimento per i medesimi fatti trova inoltre conferma nell’art. 10 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

    La speciale elargizione attribuita per la stessa patologia e menomazione va detratta dal risarcimento relativo ai medesimi fatti, in modo da evitare la duplicazione del ristoro.

Massime di principio

  • Nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro per danni alla salute, il lavoratore deve provare il rapporto, il danno, la nocività delle condizioni lavorative e il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”; una volta assolto tale onere, spetta al datore dimostrare l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e l’assenza di colpa. L’art. 2087 c.c. non configura responsabilità oggettiva.
  • Il riconoscimento della dipendenza di una patologia dal servizio e dello status di vittima del dovere per finalità assistenziali non accerta, di per sé, l’inadempimento dell’obbligo datoriale di sicurezza: il giudicato è vincolante entro i limiti dell’oggetto e del rapporto dedotti nel precedente giudizio.
  • La determinazione medico-legale della menomazione effettuata in un giudizio assistenziale non preclude una distinta quantificazione del danno risarcibile secondo i criteri civilistici, purché la valutazione risarcitoria sia svolta sulla base delle condizioni e delle prove rilevanti per tale domanda.
  • Quando provvidenze assistenziali e risarcimento, pur fondati su titoli diversi, compensano il medesimo pregiudizio derivante dalla stessa condotta del medesimo soggetto pubblico, le somme effettivamente pagate vanno detratte dal risarcimento per evitare duplicazioni. Non si detraggono ratei futuri non ancora versati e il diffalco non può produrre un saldo negativo.
  • La perdita definitiva dell’idoneità a una specifica attività lavorativa, se non determina perdita di reddito o di capacità di guadagno, può essere considerata come personalizzazione del danno non patrimoniale quando sia specifica e comprovata, senza dar luogo a un’autonoma duplicazione risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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