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Sentenza

Sentenza n. 2597/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva del bando comunale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi ERP, pubblicata il 6 febbraio 2026, motivata con la tardività della domanda di partecipazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla graduatoria definitiva, sostenendo che la domanda di partecipazione fosse stata presentata tempestivamente, ossia nell’ultimo dei sessanta giorni previsti dalla pubblicazione del bando. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, ha difeso la legittimità dell’esclusione. In sede cautelare il TAR aveva ammesso il ricorrente con riserva e disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, che è stata eseguita. In attuazione della misura cautelare, il Comune ha poi esaminato la domanda e, con verbale del 9 luglio 2026, ha disposto una nuova esclusione per mancata allegazione di ISEE e DSU, prescritti dall’articolo 4 del bando. Il ricorrente ha dichiarato in udienza di non voler impugnare tale nuova determinazione.

La decisione

Il TAR non ha esaminato l’eccezione comunale di inammissibilità né il merito della contestazione relativa alla tardività della domanda. Rilevato, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che l’esclusione sopravvenuta per mancanza di ISEE e DSU aveva contenuto autonomamente lesivo ed era rimasta inoppugnata, ha dichiarato il ricorso improcedibile: anche l’annullamento dell’esclusione originaria per tardività non avrebbe procurato un’utilità concreta, poiché la domanda sarebbe comunque rimasta esclusa in forza della nuova determinazione. Spese compensate. Accolta in via definitiva l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione del compenso al difensore è stata rinviata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Come dato avviso alle parti in udienza e trascritto a verbale, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

    La disposizione è applicata per avvisare le parti della possibile rilevazione officiosa dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma permanere fino alla decisione, quale utilità pratica, diretta e concreta conseguibile mediante l’accoglimento della domanda.
  • Se, durante il giudizio, l’amministrazione adotta una nuova determinazione autonomamente lesiva e il ricorrente non la impugna, il ricorso contro l’atto precedente diviene improcedibile quando l’annullamento di quest’ultimo non potrebbe procurare alcuna utilità concreta, perché la nuova determinazione continua autonomamente a precludere il risultato perseguito.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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