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Ordinanza

Ordinanza n. 284/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità delle revoche e non ha accolto né respinto i motivi di ricorso. Ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente potessero essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., e ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 23 settembre 2026. Dal testo non emerge la concessione di una misura cautelare sospensiva.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: quattordici provvedimenti prefettizi di revoca di nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato quattordici provvedimenti emessi e notificati dalla Prefettura di Mantova il 16 settembre 2025, con i quali sono stati revocati altrettanti nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciati su sua richiesta in favore di lavoratori stranieri. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le ragioni poste dalla Prefettura a fondamento delle revoche.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente possano essere soddisfatte, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con la sollecita fissazione dell’udienza di merito

    La disposizione è applicata per soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell'udienza pubblica di merito, senza adottare una misura cautelare provvisoria o sospensiva.

Massime di principio

  • Quando il giudice ritiene che le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, può disporre, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza pronunciarsi immediatamente sulla sospensione dell'atto impugnato.
  • L'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura interlocutoria e non definisce la controversia né anticipa la decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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