Sentenza n. 408/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Piedimonte Matese (Caserta) in merito alla nota trasmessa a mezzo pec in data 14.7.2025, volta ad ottenere il provvedimento di determinazione delle penali da ritardi e dall'abbandono del cantiere e la conseguente quantificazione dell'importo residuo spettante all'Appaltatore per i lavori eseguiti sino alla data di risoluzione del contratto operata con il provvedimento n.r.g. 582 del 8.5.2024, con riferimento alle attività di “riqualificazione urbana, mediante la sistemazione, adeguamento ed ammodernamento della rete viaria comunale, I lotto funzionale Cup D17H1900018003 - CIG. 79671104634”. Nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, teso a conseguire in relazione all'appalto dei suddetti lavori, la determinazione delle penali da ritardi nell'esecuzione delle opere e dall'abbandono del cantiere e la conseguente quantizzazione dell'importo residuo spettante alla Comed per i lavori eseguiti sino alla data di risoluzione operata con la richiamata determina n.r.g. 582 del 8.5.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull’istanza diretta alla determinazione delle penali contrattuali e alla quantificazione dell’importo residuo spettante per i lavori eseguiti dopo la risoluzione del contratto d’appalto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appaltatrice ha agito avverso il silenzio asseritamente inadempimento del Comune su una nota trasmessa via PEC il 14 luglio 2025, con la quale aveva chiesto l’adozione del provvedimento, già preannunciato nella determina di risoluzione del contratto, relativo alla quantificazione delle penali per ritardi e abbandono del cantiere e alla determinazione dell’importo residuo dovuto per i lavori eseguiti sino alla risoluzione. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 108 d.lgs. n. 50/2016, sostenendo che il termine di trenta giorni assegnato con la diffida fosse inutilmente decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso. Nel corso della camera di consiglio il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questioni inerenti alla fase esecutiva del contratto e a diritti soggettivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la fase di esecuzione del contratto d’appalto, compresa la risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, la regolazione dei rapporti economici conseguenti e la quantificazione delle penali. Tali questioni attengono a situazioni giuridiche di diritto soggettivo e hanno natura privatistica. In particolare, le penali contrattuali costituiscono rimedi contro l’inadempimento del contratto, sicché la relativa controversia rientra nella giurisdizione ordinaria. È stata riconosciuta la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell’impresa ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; la decisione non esamina nel merito la loro violazione, ritenendo pregiudiziale il difetto di giurisdizione.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la questione non è esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.
art. 108 d.lgs. 50/2016
Richiamato con riferimento alla risoluzione del contratto per grave inadempimento; la controversia, essendo riferita alla fase esecutiva e ai rapporti economici contrattuali, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di porre d’ufficio a contraddittorio la questione di inammissibilità rilevata nel corso della decisione; il TAR lo ha applicato per sollevare il difetto di giurisdizione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali secondo le condizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Le controversie relative alla fase di esecuzione di un contratto pubblico, comprese la risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, la regolazione dei rapporti economici e la quantificazione delle penali, riguardano diritti soggettivi di natura privatistica e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Le penali previste dal contratto d’appalto hanno natura di rimedio contrattuale contro l’inadempimento; le controversie sulla loro applicazione o quantificazione rientrano pertanto nella giurisdizione ordinaria, anche quando la richiesta sia formulata come domanda contro il silenzio dell’amministrazione.
- L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per devolvere al giudice amministrativo una controversia che, nella sostanza, concerne diritti soggettivi e rapporti patrimoniali sorti nella fase esecutiva del contratto pubblico.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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