Cassazione Civile, Ordinanza n. 13423/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391, ultimo comma, c.p.c. Non ha adottato provvedimenti sulle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per difetto dei presupposti.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente assunto con contratto di apprendistato e poi trasferito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., a una diversa società del gruppo ferroviario, con trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. In primo e secondo grado era stata dichiarata la nullità di alcune disposizioni collettive che escludevano il computo dei primi diciotto mesi di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, con conseguente condanna del datore di lavoro a riconoscere l'anzianità utile anche per quel periodo e a corrispondere le differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla difesa del lavoratore, con regolazione separata delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
richiamato solo per descrivere il trasferimento del rapporto di lavoro al cessionario con conservazione degli effetti del rapporto.
art. 390 c.p.c.
norma che consente la rinuncia al ricorso per cassazione, presupposto dell'estinzione del processo.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
norma applicata per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia accettata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in assenza dei presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente determina l'estinzione del processo quando ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese se le parti abbiano regolato separatamente tale profilo.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata esclude il raddoppio del contributo unificato ove manchino i presupposti di legge.
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