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Sentenza

Sentenza n. 14986/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno-OMISSIS- K.-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante rigetto della domanda per la concessione della cittadinanza italiana presentata dal signor -OMISSIS- in data -OMISSIS-; nonché per l'annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto tra i quali, in particolare: l'atto della Prefettura di Genova -OMISSIS-; il “rapporto della Questura di Genova” -OMISSIS- -OMISSIS-.; la “schermata del parere espresso dalla Prefettura di Genova” datato -OMISSIS-; la nota del Ministero dell'Interno-OMISSIS-prot. n. K.-OMISSIS-, recante preavviso di rigetto, ricevuta dal -OMISSIS- solo unitamente all'atto della Prefettura di -OMISSIS- -OMISSIS-; l'atto della -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202213099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per valutazione negativa dell'affidabilità e della pericolosità sociale del richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, nonché gli atti istruttori e presupposti della Prefettura e della Questura. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, in relazione agli artt. 3 e 6 della stessa legge e all'art. 9 della legge n. 91/1992, sostenendo di non avere ricevuto il preavviso di rigetto, asseritamente caricato su una piattaforma informatica senza che gli fossero state comunicate le credenziali di accesso, e lamentando che il provvedimento finale fosse fondato anche su un procedimento penale non indicato nel preavviso. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe considerato gli esiti favorevoli o estintivi dei procedimenti penali menzionati, alcuni conclusi con assoluzione, archiviazione, prescrizione o remissione di querela, e avrebbe erroneamente valorizzato un procedimento ancora in fase di indagini. Ha inoltre allegato la lunga residenza in Italia, l'inserimento sociale e lavorativo e il possesso di un permesso di soggiorno di durata illimitata. L'amministrazione ha chiesto il rigetto, deducendo anche, per la prima volta in giudizio, l'omessa dichiarazione da parte del richiedente della propria posizione giudiziaria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la comunicazione del preavviso di rigetto mediante inserimento nell'area riservata del portale ministeriale. Tale modalità è stata ricondotta agli artt. 3-bis e 41 del CAD e all'art. 33, comma 2-bis, del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, considerando la piattaforma uno strumento ordinario di comunicazione digitale con il richiedente. In presenza del domicilio digitale e dell'obbligo dell'istante di consultare il portale e la casella e-mail associata, la conoscenza della comunicazione è stata ritenuta integrata sin dal suo inserimento. Il giudice ha poi escluso che l'inserimento nel provvedimento finale di un ulteriore procedimento penale non indicato formalmente nel preavviso determinasse l'illegittimità del diniego, poiché il provvedimento era comunque plurimotivato. Nel merito, il TAR ha ritenuto adeguata l'istruttoria e la motivazione ministeriale, fondate su una pluralità di procedimenti e notizie di reato, alcuni dei quali riferiti a condotte contro l'integrità fisica e la libertà delle persone. Ai fini della concessione della cittadinanza, l'amministrazione può valutare autonomamente i fatti emersi in sede penale, anche se i procedimenti si siano conclusi con assoluzione, archiviazione, prescrizione, estinzione o remissione di querela, poiché la valutazione amministrativa ha natura prognostica e riguarda l'affidabilità complessiva del richiedente e la tutela dell'ordinamento. Il giudice ha precisato che l'integrazione sociale, lavorativa e la lunga residenza costituiscono condizioni minime per la permanenza legale in Italia, ma non sono sufficienti a fondare il diritto alla cittadinanza, essendo necessario un periodo di osservazione qualitativo caratterizzato da condotta senza mende e piena adesione ai valori della comunità nazionale. È stata dichiarata inammissibile, perché nuova, la deduzione dell'amministrazione sull'omessa dichiarazione della posizione giudiziaria, in quanto non posta a fondamento del provvedimento impugnato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza legale implica una valutazione discrezionale e prognostica dell'integrazione complessiva, dell'affidabilità e dell'adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale; la durata della residenza e l'inserimento socioeconomico non sono da soli sufficienti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto può essere comunicato attraverso la piattaforma digitale istituzionale quando questa costituisce il canale telematico del procedimento e consente al richiedente di conoscere lo stato della pratica e le comunicazioni.

  • artt. 3-bis e 41 d.lgs. 82/2005 (CAD)

    Le comunicazioni amministrative telematiche e la gestione del fascicolo informatico costituiscono modalità ordinarie di interlocuzione con il privato; il richiedente ha l'onere di consultare il portale e la casella e-mail associata.

  • art. 33, comma 2-bis, d.l. 69/2013, convertito nella l. 98/2013

    La piattaforma informatica per la gestione delle domande di naturalizzazione può essere utilizzata anche per le comunicazioni con il richiedente, oltre che per la trasmissione interna di dati e documenti.

  • artt. 3 e 6 l. 241/1990

    Nel caso concreto il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato in rapporto ai fatti e alle risultanze acquisite.

  • artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La residenza e l'inserimento socioeconomico necessari per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno rappresentano condizioni minime, non equivalenti al più intenso requisito qualitativo richiesto per la cittadinanza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato può svolgersi mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, l'amministrazione esercita una discrezionalità valutativa e prognostica volta a verificare l'affidabilità complessiva del richiedente, la sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale e l'assenza di elementi di pericolosità sociale incompatibili con il vincolo di cittadinanza.
  • Ai fini della valutazione amministrativa sull'idoneità alla cittadinanza, i fatti emersi in procedimenti penali possono essere autonomamente valorizzati anche quando il procedimento penale si sia concluso con assoluzione, archiviazione, prescrizione, estinzione o remissione di querela, poiché l'accertamento della responsabilità penale e la valutazione amministrativa perseguono finalità diverse.
  • La comunicazione del preavviso di rigetto mediante l'area riservata della piattaforma digitale istituzionale è valida quando la piattaforma costituisce il canale telematico del procedimento, il richiedente dispone di un domicilio digitale o di una casella associata e il sistema consente la conoscibilità della comunicazione e dello stato della pratica.
  • La lunga residenza legale, l'inserimento sociale e lavorativo e il possesso di un permesso di soggiorno costituiscono condizioni necessarie per la permanenza dello straniero, ma non bastano per ottenere la cittadinanza, che richiede anche una valutazione qualitativa del comportamento mantenuto nel periodo di osservazione e dell'affidabilità prospettica.
  • La deduzione difensiva dell'amministrazione relativa a fatti nuovi, non considerati nel provvedimento impugnato e introdotti per la prima volta in giudizio, non può integrare la motivazione dell'atto né essere utilizzata per sostenerne autonomamente la legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAmministrazione digitalePartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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