Cassazione Penale, Sentenza n. 5032/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano del 28/04/2022 che aveva rigettato la sua opposizione al provvedimento del 18/05/2021 con cui era stata applicata la sanzione accessoria militare della rimozione (artt.29 e 33 cod. pen. mil. pace) in relazione alla condanna irrevocabile (4 anni e 6 mesi) per violazioni degli artt.642, 367, 479, 476 cod. pen. (sentenza del 9/03/2017, irrevocabile il 10/10/2019). Nel ricorso per cassazione deduceva: incostituzionalità dell'identificazione del giudice dell'opposizione con lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento opposto (art.34, comma 2, c.p.p.), nullità della richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della sanzione accessoria, difetto di giurisdizione del giudice dell'esecuzione ordinario, carenza dei presupposti per l'irrogazione della pena accessoria e violazione del principio "ne bis in idem" per la concomitante applicazione di sanzioni disciplinari.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.34, comma 2, c.p.p.: il giudizio di opposizione non è impugnazione né fase autonoma ma segmento del procedimento unitario, perciò la partecipazione del medesimo giudice non lede imparzialità e terzietà. Le censure sulla presunta nullità della richiesta del P.M. sono generiche e non confutano le argomentazioni del giudice a quo. È legittima l'applicazione, in sede esecutiva e tramite procedura di correzione dell'errore materiale, delle pene accessorie obbligatorie e predeterminate non applicate in sede di cognizione. La rimozione è prevista dall'art.33 cod. pen. mil. pace e discende automaticamente dalla condanna per il reato di cui all'art.479 cod. pen.; è irrilevante che la condanna per tale reato sia stata pronunciata in continuazione con altri reati o l'entità della pena. Non sussiste violazione del ne bis in idem tra rimozione e sospensione dal servizio: la rimozione è pena accessoria ex lege e la sospensione disciplinare è sanzione diversa decisa in sede disciplinare e non comporta automaticamente cessazione dal servizio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.34, comma 2, cod. proc. pen.
Non costituisce incompatibilità la partecipazione al giudizio di opposizione dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento opposto perché l'opposizione non è una fase autonoma o un grado diverso del processo ma un segmento del procedimento unitario
art.667, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina dell'opposizione ex articolo 667; la Corte considera la normativa compatibile con i principi di imparzialità quando l'opposizione integra il contraddittorio pieno nel medesimo procedimento
art.29 cod. pen. mil. pace
Norma richiamata quale fondamento delle sanzioni militari accessorie applicabili in seguito a condanna
art.33 cod. pen. mil. pace
Statuisce la rimozione tra le pene accessorie militari che possono discendere automaticamente dalla condanna per taluni reati, in particolare per il reato di falso in atto pubblico previsto dall'art.479 c.p.
artt. 642, 367, 479, 476 cod. pen.
Reati per i quali l'imputato è stato condannato; la condanna irrevocabile per tali reati ha formato la base per l'applicazione della pena accessoria
art.616 cod. proc. pen.
Norma utilizzata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La partecipazione al giudizio di opposizione del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non comporta automaticamente incompatibilità: l'opposizione non è un grado autonomo ma un segmento del procedimento unitario, quindi non viola i principi di imparzialità se il contraddittorio è garantito
- Le pene accessorie obbligatorie e predeterminate per legge, se omesse in sede di cognizione, possono essere applicate in sede esecutiva attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale
- La giurisdizione del giudice ordinario dell'esecuzione a integrare la sentenza con pene accessorie è legittima quando la pena è prevista ex lege e la condanna è definitiva
- La rimozione ex art.33 cod. pen. mil. pace può conseguire automaticamente alla condanna per specifici reati (es. falso in atto pubblico) indipendentemente dalla continuazione con altri reati o dall'entità della pena inflitta per quel reato
- Non sussiste necessariamente violazione del principio ne bis in idem quando a un militare vengono contestualmente applicate sanzioni penali/accessorie e sanzioni disciplinari, poiché perseguono finalità e procedure differenti; occorre valutare la natura e gli effetti delle sanzioni
- Le censure generiche contro la richiesta del Pubblico Ministero sono in genere inefficaci: le eccezioni devono confrontarsi specificamente con le motivazioni del giudice a quo
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