Sentenza n. 412/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza n 22 del 10 marzo 2017, con la quale il Comune ha ordinato a Marino Adelina, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e bonifica dei manufatti abusivamente realizzati; - dell'ordinanza n 24 del 13 marzo 2017, con la quale il Comune ha ordinato a Natale Rosa e Natale Giorgio, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e bonifica dei manufatti abusivamente realizzati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze comunali di demolizione e bonifica di manufatti asseritamente realizzati sul demanio marittimo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dei manufatti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato due ordinanze comunali che imponevano la rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione e bonifica di manufatti ritenuti abusivamente realizzati sul demanio marittimo. Hanno contestato il presupposto della demanialità dell’area di sedime. Gli atti comunali si fondavano su una nota della Capitaneria di porto di Gaeta, a sua volta basata essenzialmente su un verbale di delimitazione del 1930. È stato dedotto l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il verbale storico, la cartografia catastale e il SID non sarebbero idonei, da soli, ad attestare l’appartenenza dell’area al demanio marittimo e a definire con sufficiente certezza il confine tra proprietà privata e demanio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato le ordinanze impugnate. Ha ritenuto insufficiente il quadro istruttorio posto a fondamento degli atti, osservando che la demanialità dell’area era stata desunta soltanto da un verbale di delimitazione risalente al 1930, già ritenuto inidoneo dal medesimo Tribunale in una precedente sentenza, nonché dalla cartografia catastale e dal SID. Il mero richiamo a un accertamento effettuato circa un secolo prima, con strumenti meno precisi rispetto a quelli oggi disponibili, non è stato considerato sufficiente a dimostrare il mancato rispetto dei confini tra proprietà privata e demanio marittimo. Ne è derivata la sussistenza dell’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- Un ordine di demolizione e bonifica fondato sulla pretesa realizzazione di manufatti sul demanio marittimo è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l’appartenenza dell’area al demanio sia desunta essenzialmente da un verbale di delimitazione risalente nel tempo, non adeguatamente verificato mediante accertamenti attuali e idonei a individuare con certezza il confine tra proprietà privata e demanio.
- La demanialità di un’area litoranea non può essere ritenuta adeguatamente dimostrata mediante il solo richiamo a un accertamento storico risalente, alla cartografia catastale e al Sistema Informativo Demanio, se tali elementi non forniscono una ricostruzione certa e attuale dei confini demaniali.
- L’esercizio del potere repressivo edilizio o ripristinatorio presuppone un’istruttoria adeguata sull’esatta localizzazione dell’abuso e sulla titolarità pubblica dell’area; l’incertezza sul presupposto demaniale si traduce in eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
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