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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, relativo a imposte dirette e IVA, con recupero di componenti negativi di reddito ritenuti indebitamente dedotti perché riferiti a operazioni inesistenti concernenti servizi fatturati da due società cooperative. La sentenza di primo grado era divenuta definitiva per mancata impugnazione. Successivamente la società aveva proposto revocazione straordinaria ai sensi degli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 546 del 1992, allegando il ritrovamento di documentazione nuova dopo il giudicato. La CTP aveva dichiarato inammissibile la revocazione, e la CTR aveva confermato, ritenendo non dimostrata la forza maggiore o comunque l'impossibilità non colposa di produrre prima i documenti, nonché la loro decisività. In cassazione la società ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo relativo al ritrovamento di fatture e alla sua buona fede; violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sulla disciplina delle fatture; omesso esame sull'asserita carenza di prova presuntiva a sostegno dell'accertamento; violazione delle norme sulla fatturazione IVA, sostenendo che le fatture ritrovate erano complete e che i pagamenti in contanti non escludevano il sostenimento dei costi. La Corte ha però rilevato che i motivi si appuntavano sulla sentenza di merito ormai passata in giudicato, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la mancanza dei presupposti della revocazione straordinaria; ha inoltre ribadito che, per l'ammissibilità della revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., occorre provare l'impossibilità di produrre il documento per forza maggiore o fatto dell'avversario, la sua decisività e, nell'atto introduttivo, le circostanze del ritrovamento e la diligenza nell'averlo cercato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché non attaccavano la vera ratio decidendi della decisione impugnata, che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso per revocazione straordinaria per difetto dei relativi presupposti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la revocazione straordinaria per documento decisivo ritrovato dopo la sentenza richiede la prova rigorosa dell'impossibilità non colposa di produrlo prima, della decisività del documento e della tempestiva allegazione delle circostanze del ritrovamento. Non essendosi la ricorrente confrontata con tali presupposti, il ricorso è stato respinto. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La revocazione straordinaria è ammissibile solo se il documento era stato impossibile da produrre nel giudizio di merito per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, se è stato ritrovato dopo la sentenza ed è decisivo per un diverso esito della causa.

  • artt. 64 e 65 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono le norme richiamate per la revocazione straordinaria nel processo tributario; il ricorso deve rispettarne rigorosamente i presupposti, altrimenti è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per aggirare la mancata censura della ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 109, comma 34, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere la deducibilità dei costi; la Corte non è entrata nel merito della questione perché il ricorso era inammissibile.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

    Richiamato dalla ricorrente per escludere l'indeducibilità dei cosiddetti costi da reato; la Corte non lo ha applicato nel merito.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la regolarità formale delle fatture; la Corte non ha scrutinato il merito della doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrevano i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione straordinaria per scoperta di documenti post-sentenza richiede una prova rigorosa e specifica dell'impossibilità non imputabile alla parte di produrre il documento nel giudizio definito, nonché della sua decisività.
  • Non è sufficiente allegare il mero ritrovamento di documenti: l'istante deve indicare e provare le circostanze del ritrovamento, il momento della scoperta e le diligenti ricerche eventualmente svolte per recuperarli.
  • In sede di impugnazione per cassazione, i motivi sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre questioni di merito già precluse dal giudicato.
  • Il motivo di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione di legge non può essere utilizzato per eludere il diverso e autonomo rilievo processuale dell'inammissibilità della revocazione per difetto dei suoi presupposti.
  • La decisività del documento nuovo va intesa in senso astratto: il documento deve essere idoneo a provocare un diverso convincimento del giudice rispetto alla decisione revocanda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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