Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 488/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 29/04/2021, con la quale il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza Puglia di Gallipoli ha respinto il ricorso gerarchico proposto dall'Appuntato scelto della Guardia di Finanza -OMISSIS- e, per l'effetto, confermato la sanzione disciplinare del “rimprovero”, inflitta con Determinazione n. -OMISSIS-; - della Determinazione prot. n. -OMISSIS- del 02/02/2021, assunta dal Comandante della Tenenza di Leuca, concernente l'irrogazione della sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta all'Appuntato scelto -OMISSIS-, notificata all'interessato in data 05/02/2021; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti ed in particolare, del foglio del Comando Interregionale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del 19/01/2021 e della nota n. -OMISSIS-del 22/01/2021 del Comandante della Tenenza di Leuca avente ad oggetto: “contestazione degli addebiti con richiesta di giustificazioni. Appuntato scelto “qualifica speciale” -OMISSIS- “-OMISSIS-””, notificata in pari data.

Giustizia amministrativa202101099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare del rimprovero e determinazione di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero, irrogata per avere, durante un servizio di pattuglia nella circoscrizione della Tenenza di Leuca, deviato il percorso e sconfinato per alcune centinaia di metri nella circoscrizione di altra Tenenza, recandosi presso l'abitazione del capopattuglia. Ha dedotto: violazione dell'art. 1398, comma 1, C.O.M., per tardivo avvio del procedimento disciplinare, assumendo che l'amministrazione avesse conosciuto i fatti già il 12 gennaio 2017; eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, contraddittorietà e violazione dell'imparzialità, in ragione del ruolo del Comandante della Tenenza, che avrebbe negato di essere stato informato tempestivamente dell'episodio; violazione dell'art. 729, comma 1, del testo unico regolamentare dell'ordinamento militare, erronea presupposizione, travisamento e difetto di istruttoria, sostenendo che lo sconfinamento fosse giustificato dalla necessità di fronteggiare una situazione di possibile pericolo per la moglie del capopattuglia e che mancasse una violazione dell'ordine di servizio; difetto di motivazione, istruttoria insufficiente e ingiustizia manifesta della decisione sul ricorso gerarchico; sproporzione e abnormità della sanzione, anche considerando l'assenza di danno per il Corpo e i precedenti positivi del militare. Il ricorrente ha inoltre richiamato l'intervenuta archiviazione del procedimento penale relativo ai fatti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla tempestività, ha ritenuto non provata la comunicazione dei fatti al Comandante il giorno stesso dell'episodio: tale circostanza era stata contestata dall'amministrazione e non risultava dal foglio di servizio né da altra documentazione. Ha quindi individuato nella data del 28 ottobre 2020, quando l'amministrazione acquisì il fascicolo penale e il provvedimento di archiviazione, il momento della piena conoscenza della vicenda. Ha ritenuto applicabile l'art. 1393, comma 1, C.O.M., relativo alla sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare fino alla conoscenza dell'esito del procedimento penale o dell'archiviazione per fatti commessi nello svolgimento del servizio, e comunque ragionevole il periodo inferiore a tre mesi tra tale conoscenza e la contestazione del 22 gennaio 2021. Ha escluso l'illegittimità per asserita parzialità del Comandante, non essendo provato che questi fosse stato previamente informato dell'episodio. Ha inoltre precisato che il decreto di archiviazione penale non vincola l'amministrazione disciplinare e che la mancata contestazione della circostanza nel procedimento penale non la rendeva pacifica nel giudizio amministrativo. Nel merito, ha ritenuto pacifico lo sconfinamento rispetto all'ordine di servizio, avente ad oggetto il controllo del territorio nella circoscrizione della Tenenza di Leuca, e non manifestamente illogica o sproporzionata la valutazione disciplinare. Le giustificazioni fondate sul rischio di suicidio della moglie del capopattuglia sono state ritenute generiche e non credibili, anche perché la pattuglia aveva interloquito anzitutto con i Carabinieri presenti sul posto e il ricorrente era rimasto nell'autovettura. La motivazione del rigetto gerarchico, sebbene sintetica, è stata ritenuta sufficiente, poiché l'autorità decidente non deve confutare analiticamente ogni censura, purché renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. Infine, la sanzione del rimprovero è stata ritenuta congrua: più grave del richiamo, ma meno grave della consegna, della consegna di rigore o delle sanzioni di stato. I precedenti positivi del militare non sono stati considerati decisivi, dovendo la sanzione essere valutata in relazione alla specifica condotta contestata. Spese compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Il procedimento disciplinare deve essere avviato senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione.

    La disposizione impone una regola di tempestività, ma non stabilisce un termine perentorio; il rispetto del requisito va valutato secondo ragionevolezza, considerando il momento della conoscenza effettiva dei fatti, la concreta possibilità di esercitare il potere disciplinare e il diritto di difesa dell'incolpato.

  • art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

    Quando i fatti riguardano condotte del militare nello svolgimento del servizio, l'amministrazione può attendere la conoscenza integrale dell'esito penale o dell'archiviazione; nel caso concreto la piena conoscenza è stata individuata nell'acquisizione del fascicolo penale del 28 ottobre 2020.

  • art. 729, comma 1, d.P.R. 90/2010

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla dedotta inesistenza della violazione dell'ordine di servizio e all'asserita giustificazione dello sconfinamento, ma il TAR ha ritenuto comunque accertata la violazione dell'ordine di servizio.

  • art. 1370 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    È stato richiamato quale fondamento dell'invito al militare a presentare le proprie giustificazioni nel procedimento disciplinare.

Massime di principio

  • Il requisito dell'avvio del procedimento disciplinare militare "senza ritardo" non integra un termine perentorio, ma una regola di tempestività da valutare secondo ragionevolezza, avuto riguardo al momento della conoscenza effettiva dell'infrazione, alla concreta possibilità di esercitare il potere disciplinare e alla salvaguardia del diritto di difesa dell'incolpato.
  • Quando il procedimento disciplinare riguarda atti o comportamenti del militare nello svolgimento delle funzioni e in adempimento di obblighi di servizio, l'amministrazione può attendere la conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabile oppure del provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'art. 1393, comma 1, C.O.M.; il termine di tempestività decorre da tale conoscenza, ove non sia provata una precedente piena conoscenza dei fatti.
  • Il decreto di archiviazione penale non produce efficacia vincolante nel procedimento disciplinare e non accerta, per ciò solo, l'insussistenza di tutte le circostanze rilevanti ai fini disciplinari; le allegazioni rese nel procedimento penale devono essere provate nel procedimento disciplinare e nel giudizio amministrativo quando siano specificamente contestate.
  • La valutazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o evidente sproporzionalità.
  • Lo sconfinamento della pattuglia rispetto alla circoscrizione territoriale prevista dall'ordine di servizio integra violazione dell'ordine stesso, salvo che il militare dimostri una concreta causa giustificativa idonea a rendere illegittima o manifestamente irragionevole la valutazione disciplinare dell'amministrazione.
  • L'autorità che decide un ricorso gerarchico non è tenuta a confutare analiticamente ogni censura, potendo motivare sinteticamente il rigetto purché il provvedimento renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e consenta all'interessato di comprendere le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.