Cassazione Civile, Ordinanza n. 32511/2024 del 14/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale operante con una ditta vivaistica. In un primo giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva confermato il fallimento, affermando che, ai fini della qualificazione come imprenditore agricolo per connessione, occorre verificare la connessione soggettiva e oggettiva e, soprattutto, un giudizio comparativo di prevalenza economico-patrimoniale tra la produzione agricola essenziale e l’attività di commercializzazione di prodotti acquistati da terzi. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Firenze ha ritenuto che i corrispettivi ricavati dalla rivendita dei prodotti propri non fossero prevalenti rispetto a quelli derivanti dalla rivendita di prodotti acquistati presso terzi, e ha nuovamente rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Con il ricorso per cassazione, l’imprenditore ha proposto due censure: (1) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e, conseguentemente, degli artt. 2135 c.c. e 1 l. fall., sostenendo che nel precedente giudizio si sarebbe formato un giudicato implicito sulla prevalenza dell’attività agricola, preclusivo di ulteriori accertamenti in rinvio; (2) violazione degli artt. 1 e 10 l. fall., lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato l’eccezione di non fallibilità fondata sulla cessazione dell’attività sin dall’ottobre 2016, eccezione che sarebbe stata riproposta in riassunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che nel precedente giudizio si fosse formato un giudicato interno, anche implicito, sulla prevalenza dell’attività agricola, rilevando che la Corte d’appello aveva solo distinto l’attività agricola principale da quella commerciale pura e che, in ogni caso, il giudice di rinvio era tenuto ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, riesaminando proprio il rapporto di prevalenza che era stato omesso. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la questione della cessazione dell’attività non era decisiva una volta definitivamente accertata la natura commerciale dell’impresa; inoltre la censura era prospettata come violazione di legge sostanziale e non come omessa pronuncia/nullità processuale ex art. 112 c.p.c., con conseguente inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza di cassazione e al principio di diritto enunciato; non vi è preclusione a svolgere gli accertamenti di fatto necessari quando proprio tali accertamenti siano stati richiesti dal rinvio.
art. 2135 c.c.
Ai fini della qualificazione agricola dell’impresa, l’attività per connessione richiede connessione soggettiva e oggettiva e, sul piano oggettivo, un giudizio di prevalenza economico-patrimoniale tra produzione agricola essenziale e prodotti commercializzati.
art. 1 l. fall.
La fallibilità dipende dalla natura commerciale dell’impresa; una volta esclusa la natura agricola prevalente, trova applicazione la disciplina fallimentare.
art. 10 l. fall.
Il tema della cessazione dell’attività è irrilevante se l’impresa è commerciale e non agricola; la censura non era comunque decisiva nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia va denunciata come nullità della sentenza; non è sufficiente articolare una doglianza come mera violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge sostanziale non è il veicolo corretto per censurare una omessa pronuncia del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia richiede un riferimento univoco alla nullità della decisione.
art. 18 l. fall.
I motivi del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento erano stati riproposti in sede di riassunzione, ma ciò non ha impedito la declaratoria di inammissibilità del motivo non correttamente formulato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata disposta la regolazione del contributo unificato nei casi previsti dalla norma, conseguentemente alla soccombenza in cassazione.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell’innesto dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può e deve compiere gli accertamenti di fatto necessari per applicarlo, quando tali accertamenti siano stati espressamente rimessi al rinvio.
- La qualificazione di un’impresa come agricola per connessione richiede che l’attività di commercializzazione di prodotti acquistati da terzi resti economicamente e patrimonialmente prevalente rispetto alla produzione agricola essenziale; in caso contrario l’impresa esce dall’area agricola.
- Un giudicato implicito sul punto decisivo non si forma quando la precedente decisione abbia escluso la rilevanza del criterio che poi la Cassazione ritiene invece necessario applicare.
- La censura di omessa pronuncia deve essere prospettata come nullità della sentenza, con riferimento univoco all’art. 112 c.p.c.; la mera deduzione di violazione di legge sostanziale rende il motivo inammissibile.
- La questione della cessazione dell’attività imprenditoriale è irrilevante quando, a valle degli accertamenti, l’impresa risulti commerciale e quindi soggetta alla disciplina fallimentare.
- La decisività del motivo va apprezzata in relazione all’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata: se la questione non può incidere sull’esito finale, il motivo è inammissibile.
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