Corte di giustizia, Sentenza C-433/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019. — ML contro Aktiva Finants OÜ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lKorkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Obbligo di un procedimento in contradditorio e di un ricorso effettivo – Decisione di un giudice nazionale che dichiara esecutiva una sentenza pronunciata dal giudice di un altro Stato membro – Procedura nazionale di autorizzazione a proporre appello. — Causa C-433/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con il regolamento n. 44/2001 il filtro processuale finlandese che richiede un’autorizzazione a proporre impugnazione contro la decisione di esecutività, purché non renda impossibile o eccessivamente difficile la tutela dei diritti derivanti dal diritto UE. Ha inoltre escluso che l’articolo 43, paragrafo 3, imponga sempre la previa audizione del resistente nella fase iniziale, se quella fase non può produrre una decisione pregiudizievole nei suoi confronti. La terza questione è stata dichiarata irricevibile.
Rinvio pregiudiziale sul regolamento n. 44/2001: compatibilità con il diritto UE di un filtro nazionale di autorizzazione all'appello e dell'assenza di previa audizione del resistente nel ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera.
La questione giuridica
Se l'articolo 43, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 osti a: 1) un procedimento nazionale di autorizzazione a proporre impugnazione in due fasi, nel quale la corte d'appello decide sull'autorizzazione sulla base degli atti e la concede solo al ricorrere di determinati presupposti; 2) un procedimento di esame del ricorso contro la decisione di esecutività che può concludersi senza aver previamente sentito il resistente, se la decisione è a lui favorevole; 3) se rilevi che il ricorso possa essere proposto sia dal creditore sia dal debitore.
Principio di diritto
L'articolo 43, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 44/2001 non osta a un sistema nazionale che subordini l'appello contro la decisione di esecutività a un'autorizzazione preventiva concessa sulla base degli atti e di criteri idonei a intercettare i motivi di diniego di cui agli articoli 34 e 35, né a un esame preliminare del ricorso senza previa audizione del resistente quando tale fase non può pregiudicarlo; resta fermo che il resistente deve essere sentito nella fase in cui la decisione può essergli sfavorevole.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 41 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 43 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 45 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 44/2001
Compatibilità del filtro di autorizzazione all'impugnazione con il regolamento n. 44/2001
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein oikeus (Corte suprema finlandese) in una controversia tra ML e Aktiva Finants OÜ sull'esecuzione in Finlandia di una sentenza estone. Il tema centrale è la compatibilità, con l'articolo 43 del regolamento (CE) n. 44/2001, del sistema finlandese che prevede un'autorizzazione preventiva all'impugnazione contro la decisione di primo grado che dichiara esecutiva una sentenza straniera.
Fatti e procedimento principale
In Estonia, ML era stato condannato a pagare una somma di denaro ad Aktiva Finants OÜ. Su domanda della creditrice, un giudice finlandese aveva dichiarato esecutiva in Finlandia la decisione estone. ML aveva proposto ricorso sostenendo, in sostanza, di non essere stato correttamente informato del procedimento estone e di avere quindi subito una violazione dei diritti di difesa; aveva inoltre invocato motivi di diniego dell'esecuzione riconducibili agli articoli 34 e 35 del regolamento n. 44/2001.
La Corte d'appello di Helsinki non aveva concesso l'autorizzazione a proporre impugnazione richiesta dal diritto processuale finlandese, sicché la decisione di primo grado era divenuta definitiva. ML aveva quindi adito il Korkein oikeus, che ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali.
Normativa dell'Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 6 e da 16 a 18 del regolamento n. 44/2001, relativi alla libera circolazione delle decisioni, alla reciproca fiducia e alla tutela dei diritti della difesa;
- l'articolo 41, che impone la dichiarazione di esecutività immediata senza esame dei motivi di diniego;
- l'articolo 43, paragrafi 1 e 3, che riconosce il diritto di entrambe le parti di proporre ricorso e impone che il ricorso sia esaminato secondo il contraddittorio;
- l'articolo 45, che limita il controllo ai soli motivi degli articoli 34 e 35 e vieta il riesame del merito.
Prima questione: autorizzazione a proporre impugnazione
La Corte osserva che il regolamento n. 44/2001 mira a garantire il riconoscimento e l'esecuzione rapide e semplici delle decisioni straniere, ma senza compromettere i diritti della difesa. In assenza di una disciplina UE sulle modalità del ricorso, spetta agli Stati membri, in base all'autonomia processuale, fissarne le regole, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che il sistema finlandese è generale e non riservato ai soli ricorsi in materia di esecutività. Inoltre, i criteri per concedere l'autorizzazione all'impugnazione consentono di prendere in considerazione i motivi di diniego dell'esecuzione previsti dal regolamento. Ne deriva che il meccanismo non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto UE.
La Corte sottolinea anche che, già nella fase di autorizzazione, la corte d'appello può verificare se siano necessari un approfondimento e un esame completo dei motivi di diniego. Perciò l'articolo 43, paragrafo 1, non osta al filtro processuale nazionale descritto.
Seconda questione: contraddittorio e previa audizione del resistente
Quanto al requisito del procedimento in contraddittorio, la Corte interpreta l'articolo 43, paragrafo 3, alla luce del considerando 18. Precisa che, nel sistema finlandese, la fase di autorizzazione all'impugnazione non può sfociare in una decisione sfavorevole al resistente: se l'autorizzazione è negata, ciò non arreca pregiudizio alla parte che ha ottenuto o richiesto l'esecuzione. Il resistente viene invece necessariamente sentito nella fase successiva, qualora si apra l'esame completo del ricorso, cioè nella fase in cui la decisione può effettivamente incidere sui suoi diritti.
Per questa ragione, la Corte afferma che l'articolo 43, paragrafo 3, non impone che il resistente sia previamente sentito già nella fase di autorizzazione, quando la decisione adottata in tale fase gli è favorevole.
Terza questione: irricevibilità
La terza questione, relativa al fatto che il ricorso possa essere proposto sia dal creditore sia dal debitore, è dichiarata irricevibile. La Corte osserva che il giudice del rinvio non spiega il nesso tra tale profilo e la soluzione della controversia principale, né perché la risposta sia necessaria per decidere il caso concreto.
Decisione e portata pratica
La Corte conclude che:
- l'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 non vieta un sistema nazionale di autorizzazione preventiva all'impugnazione, se questo è strutturato in modo da consentire il controllo dei motivi di diniego dell'esecuzione e non pregiudica l'effettività della tutela;
- l'articolo 43, paragrafo 3, non impone la previa audizione del resistente nella fase iniziale del ricorso se quella fase non può risolversi in una decisione sfavorevole per lui.
Per i professionisti, la sentenza conferma che gli Stati membri possono prevedere filtri di ammissibilità o autorizzazione nell'impugnazione delle decisioni sull'esecutività, purché il sistema rispetti equivalenza, effettività e contraddittorio nella fase decisoria sostanziale.
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