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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19518/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna in primo grado per tentata violenza privata e lesioni aggravate. Il ricorrente lamenta, in sintesi: 1) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 512 c.p.p., contestando la rilevanza della certificazione medica e delle testimonianze (Francano e Pomponio) e denunciando vizi nella ricognizione fotografica ai sensi dell'art. 213 c.p.p.; 2) omissione dell'incidente probatorio in ragione del presunto carattere temporaneo del permesso di soggiorno della persona offesa; 3) violazione di garanzie costituzionali e di norme processuali (art. 13 Cost., art. 143 comma 4 e art. 526 comma 1-bis c.p.p.), con richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 27918/2010.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche, inedite o prive della dovuta specificità e ha richiamato l'attuale quadro giurisprudenziale (anche alla luce delle decisioni della Grande Camera della Corte EDU) che consente l'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali come base determinante della condanna purché sussistano "adeguate garanzie procedurali". Nel caso concreto la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale che ha dato rilievo alla certificazione medica, alla ricostruzione della ricognizione fotografica e allo stato di alterazione riferito dal teste. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase investigativa. La Corte ha confermato che tali dichiarazioni possono costituire base esclusiva o determinante della condanna se sussistono adeguate garanzie procedurali (esame della modalità di raccolta e compatibilità con dati di contesto).

  • art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Proibisce che la colpevolezza dell'imputato sia provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sottratto all'esame in dibattimento. La Corte ha precisato che va valutata la volontarietà dell'assenza e che la semplice paura derivante dal delitto non esclude automaticamente l'utilizzabilità.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Disciplina la ricognizione fotografica. Nel caso il ricorrente ha censurato la mancata osservanza delle formalità; la Corte ha ritenuto però congrua la ricostruzione della Corte distrettuale sulla ricognizione svolta.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Norma riferita dall'attore in modo erroneo; la Corte osserva che l'articolo riguarda l'imputato e non la querela della persona offesa e che la capacità di comprensione/espressione in italiano della persona offesa è stata attestata dall'agente di polizia giudiziaria.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in termini generici; la Corte non ha ritenuto fondata la censura costituzionale perché le garanzie procedurali ritenute sufficienti bilanciano il sacrificio del contraddittorio.

  • Art. 6 CEDU (giurisprudenza Corte EDU)

    La Corte ha richiamato l'evoluzione della giurisprudenza europea (Al Khawaja/Tahery; Schatschaachwili) che ammette la possibilità di fondare una condanna su dichiarazioni predibattimentali purché vi siano adeguate garanzie procedurali e accurato vaglio di credibilità.

  • Sezioni Unite, n. 27918 del 25/11/2010

    Richiamo storico: questa massima aveva in origine limitato l'utilizzo esclusivo di dichiarazioni predibattimentali; la Corte segnala però che il quadro giurisprudenziale successivo ha in parte superato quel rigore, consentendo l'uso se sussistono adeguate garanzie.

  • Giurisprudenza Grande Camera Corte EDU: Al Khawaja e Tahery; Schatschaachwili

    Decisive per orientare la Corte italiana: queste sentenze consentono condanne fondate su dichiarazioni predibattimentali quando è possibile verificare la credibilità, le modalità di raccolta e la compatibilità con i dati di contesto.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni raccolte in fase investigativa ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono, anche da sole, fondare una condanna se il giudice valuta che sussistono adeguate garanzie procedurali (modalità di raccolta, assenza di suggestione, compatibilità con dati oggettivi).
  • La parte che contesta l'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali deve articolare censure specifiche e documentate: argomentazioni generiche o inedite in cassazione sono normalmente inammissibili.
  • Occorre verificare se l'impossibilità di escutere successivamente il dichiarante fosse prevedibile in fase di indagine; se lo fosse, la parte doveva attivare l'incidente probatorio (o analoghi strumenti) per preservare il contraddittorio.
  • L'art. 526 comma 1-bis c.p.p. esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni quando l'assenza è il frutto di una libera scelta del dichiarante di sottrarsi al contraddittorio; la semplice paura dovuta all'evento criminoso non è automaticamente idonea a configurare la volontarietà dell'assenza.
  • I dati di contesto (certificati medici, ricognizioni fotografiche, elementi di riscontro oggettivi o comportamentali dei testimoni) possono costituire "garanzie procedurali" importanti per rendere utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali.
  • Per il ricorrente è rischioso sollevare censure in cassazione che non siano state debitamente dedotte e sviluppate nei gradi precedenti: la Corte tende a dichiarare inammissibili o infondate questioni nuove o non specificamente trattate in appello.
  • Censure formali relative a modalità di raccolta della prova (es. ricognizione fotografica) devono essere comprovate nel merito; la sola asserzione della mancata osservanza formale senza prova spesso non è sufficiente.

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