Cassazione Penale, Sentenza n. 16148/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza di appello con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., denunciando la violazione dell'art. 597 c.p.p. per aver la Corte d'Appello dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto al capo B) (porto di oggetti atti ad offendere) senza però eliminare dall'entità complessiva della pena l'aumento determinato in primo grado in relazione a quel capo. In primo grado l'aumento ex art. 81, comma 2, c.p. (per continuazione) aveva inciso per mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda; la difesa sosteneva che, dichiarata l'estinzione per prescrizione del capo B), tale aumento doveva essere rimosso e la pena complessiva ridotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato il principio della divieto di reformatio in peius e l'obbligo di eliminare dalla pena gli aumenti correlati a reati dichiarati estinti. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene conseguenti al capo B) che erano state oggetto dell'aumento (mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda), eliminando tale aumento direttamente (ai sensi dell'art. 620, lett. 1 c.p.p.). Non è stata necessaria una valutazione di merito e la restante parte della sentenza di appello è stata confermata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
È il motivo di ricorso utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto; nel caso è lo strumento con cui si deduce la violazione dell'art. 597 c.p.p.
art. 597, codice di procedura penale
Secondo la Corte di Cassazione l'applicazione di tale norma richiede che, quando un reato venga dichiarato estinto per prescrizione, le conseguenze sanzionatorie collegate a quel reato (compresi aumenti derivanti da continuazione) vengano eliminate dalla pena complessiva; la mancata eliminazione configura violazione.
art. 81, comma 2, codice penale
Norma che disciplina l'aumento di pena per il reato continuato: nel caso concreto l'aumento di 4 mesi e 800 euro si era applicato in ragione della continuazione; dichiarata l'estinzione di uno dei reati che ha giustificato l'aumento, tale incremento deve essere rimosso.
principio della "reformatio in peius" (giurisprudenza)
Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570 - 01
Se l'appello è proposto dal solo imputato, il giudice d'appello non può aggravare la sua posizione; analogamente, non può mantenere aumenti di pena riferibili a reati estinti che il solo imputato ha impugnato. La Cassazione ha applicato questo principio per imporre la riduzione della pena.
art. 620, lett. 1, codice di procedura penale
Consente alla Corte di Cassazione, quando non è necessaria una nuova valutazione di merito, di annullare senza rinvio la decisione impugnata ed eliminare direttamente le parti della pena illegittime; questo è stato usato per sopprimere l'aumento senza rimandare il procedimento.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello dichiara estinto per prescrizione un reato che aveva inciso sull'entità complessiva della pena (ad es. mediante aumento per continuazione), l'aumento correlato deve essere rimosso dalla pena complessiva.
- Se il ricorso è proposto dal solo imputato vige il divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato e non può mantenere effetti sanzionatori derivanti da reati dichiarati estinti a seguito dell'impugnazione del solo imputato.
- La Corte di Cassazione, quando la correzione richiesta non richiede alcuna valutazione di merito (ad es. eliminazione di un aumento di pena manifestamente collegato a reato estinto), può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. e modificare direttamente l'entità della pena.
- In presenza di più reati unificati dalla continuazione, ogni eliminazione di un capo che giustifica aumenti ex art. 81 c.p. comporta la riconsiderazione e, se del caso, la riduzione della pena complessiva.
- In casi simili il difensore deve verificare e contestare specificamente la presenza di aumenti dipendenti da capi successivamente dichiarati estinti e chiedere l'eliminazione diretta degli stessi in sede di legittimità o di appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15951/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15954/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15955/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15956/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15974/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15980/2022 del 27/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →