Cassazione Penale, Sentenza n. 38209/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Gela del 12/06/2025 che non aveva convalidato l'arresto eseguito il 08/06/2025 e aveva rigettato la richiesta di misura cautelare. Il Procuratore ha censurato la motivazione del G.i.p. sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: la polizia giudiziaria aveva giustificato l'arresto non come "quasi-flagranza da inseguimento" ma come "quasi-flagranza da sorpresa", avendo sorpreso l'indagato con tracce e segni (es. ferite, mezzi utilizzati) inequivocabilmente riconducibili alla recente commissione del reato; il G.i.p. aveva invece fondato il diniego su elementi diversi (contraddizioni, possibili rissa, querela precedente, disabilità di altri indagati) e non aveva motivato sul diverso presupposto fattuale indicato dalla polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo illegittima la motivazione del G.i.p. che aveva fatto riferimento a una ipotesi di quasi-flagranza diversa da quella effettivamente posta a fondamento dell'arresto; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la quasi-flagranza comprende anche la "sorpresa" dell'indagato con cose o tracce che rendono altamente probabile la sua responsabilità per un fatto commesso immediatamente prima. Considerata la rappresentazione fornita dalla polizia giudiziaria (presenza di ferite sull'indagato, mezzi usati, contiguità temporale), la Corte ha ritenuto legittimo l'arresto e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110 del 1975
Norma richiamata ai fini della contestazione (reato relativo alle armi), presente nel quadro fattuale ma non centrale rispetto alla valutazione della legittimità dell'arresto.
artt. 380 e 381 cod. proc. pen.
Richiamati come riferimento alle ipotesi di reato che possono giustificare l'arresto in flagranza/quasi-flagranza; la Corte sottolinea che la quasi-flagranza può configurarsi anche quando l'indagato è sorpreso con cose o tracce indicative della recente commissione del reato.
art. 386, comma 3 e art. 390, comma 1 cod. proc. pen.
Il giudice di convalida deve verificare il rispetto dei termini procedurali e controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto tramite un controllo di ragionevolezza, senza entrare nel merito della responsabilità penale o delle esigenze cautelari.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021 (P., Rv. 281749)
Precedente utilizzato per affermare che la polizia può legittimamente procedere all'arresto in quasi-flagranza quando l'indagato presenta tracce (es. ferita) e si è autoindicato come responsabile, configurando contiguità temporale sufficiente.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019 (Rencricca, Rv. 277187)
Principio che la quasi-flagranza per sorpresa non richiede la percezione diretta dei fatti da parte degli operanti né che la sorpresa sia non casuale; è sufficiente la percezione di elementi idonei a fare ritenere, con alta probabilità, la responsabilità dell'indagato nel breve lasso di tempo precedente.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023 (Sakjia)
Richiama il principio secondo cui il giudice di convalida deve valutare la configurabilità astratta del reato e la sua attribuibilità alla persona arrestata come condizioni per legittimare la privazione della libertà personale.
Massime di principio
- La "quasi-flagranza" può manifestarsi in forme diverse: sia per inseguimento sia per sorpresa con cose o tracce che rivelino la recentissima commissione del reato; il giudice deve motivare rispetto alla forma effettivamente invocata dalla polizia.
- Il giudice di convalida deve effettuare un controllo di ragionevolezza sulla legittimità dell'arresto (osservanza termini, configurabilità astratta del reato, attribuibilità alla persona), senza sostituirsi alla valutazione di responsabilità o all'istruttoria cautelare.
- La presenza di tracce o segni riconducibili al reato (es. ferite sull'indagato, oggetti utilizzati) e la contiguità temporale con l'evento possono legittimare l'arresto in quasi-flagranza anche se non c'è stato un inseguimento.
- Se la motivazione del provvedimento di non convalida è fondata su una diversa fattispecie rispetto a quella indicata dagli operanti, la motivazione risulta carente e può portare all'annullamento dell'ordinanza di diniego.
- Quando il controllo di legittimità riguarda una fase perentoria ormai conclusa, la Corte può annullare senza rinvio se la decisione di merito non produrrebbe effetti pratici ulteriori con un rinvio formale.
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