Ordinanza n. 3736/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti delle prove scritte e valutazioni degli elaborati del concorso, nonché graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti delle prove scritte del concorso pubblico per l'assunzione di 16 commissari tecnici biologi della Polizia di Stato, nella parte in cui è stato escluso dalla fase successiva per non avere raggiunto la media di 21/30. Ha contestato la valutazione numerica dei due elaborati, rispettivamente pari a 18/30 e 20/30, nonché il verbale con cui erano stati determinati criteri ritenuti privi di parametri applicativi verificabili. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale e la dichiarazione dei vincitori, deducendone l'invalidità derivata dai vizi denunciati con il ricorso introduttivo. La domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti mirava alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che la graduatoria finale era stata impugnata per invalidità derivata rispetto ai vizi già dedotti nel ricorso introduttivo e che la precedente istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 2187 del 15 aprile 2026. In assenza di sopravvenienze o di ulteriori elementi di fatto, il Collegio ha ritenuto di non doversi discostare dalla precedente decisione cautelare. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando i motivi aggiunti impugnano un atto sopravvenuto per invalidità derivata dai vizi già dedotti contro gli atti originari, la decisione cautelare già adottata su tali vizi costituisce il precedente immediato per la nuova domanda cautelare.
- In assenza di sopravvenienze o di ulteriori elementi di fatto idonei a modificare il quadro già esaminato, il giudice amministrativo può confermare in sede cautelare la precedente valutazione negativa senza discostarsene.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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