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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4318 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

B.M. aveva impugnato l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Cagliari, che gli intimava il pagamento di 1.044,89 euro per l’emissione di un assegno bancario senza autorizzazione della banca trattaria. Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché ritenuta tardiva, considerando come data di notifica il 25 novembre 2008 e come data di deposito il 29 dicembre 2008. Il ricorrente ha contestato sia l’erronea individuazione della data di notifica, sostenendo che la consegna era avvenuta il 29 novembre, sia, in ogni caso, il mancato computo delle proroghe previste dall’art. 155 c.p.c.: il termine sarebbe scaduto il 25 dicembre, festivo, con ulteriori proroghe per il 26 dicembre festivo e il 27 dicembre sabato, fino al 29 dicembre 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il ricorso fosse tempestivo anche assumendo come data di notifica il 25 novembre 2008. Il termine di trenta giorni, infatti, scadeva inizialmente il 25 dicembre, ma veniva prorogato al 26 dicembre, poi al 27 dicembre e, poiché quest’ultimo era sabato, al primo giorno non festivo successivo, cioè lunedì 29 dicembre 2008. La Corte ha quindi dichiarato nulla l’ordinanza del Giudice di Pace, l’ha cassata e ha rinviato la causa al Giudice di Pace di Sassari, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’opposizione e decida anche sulle spese. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la produzione in cassazione della prova della diversa data di consegna era preclusa dall’art. 372 c.p.c.

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23

    Disciplina l’opposizione alle ordinanze-ingiunzioni e consente, nella fattispecie temporale esaminata, il ricorso diretto per cassazione contro l’ordinanza del Giudice di Pace emessa ai sensi di tale disposizione.

  • Art. 155 c.p.c.

    La proroga prevista dal comma 4 si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata di sabato.

    Quando un termine processuale scade in un giorno festivo, viene prorogato al primo giorno non festivo successivo; la proroga opera anche quando il termine prorogato cade di sabato. Nel caso concreto, il termine è stato spostato dal 25 dicembre al 29 dicembre 2008.

  • Art. 372 c.p.c.

    In cassazione non è normalmente consentito produrre documenti nuovi non depositati nei precedenti gradi, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

  • Art. 156 c.p.c., comma 3

    La costituzione tempestiva della parte può sanare il vizio di nullità della notificazione dell’atto processuale, quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.

  • Art. 360 c.p.c.

    La violazione di una norma processuale, come l’art. 155 c.p.c., integra un error in procedendo deducibile in cassazione ai sensi del n. 4, anche se il ricorrente ha indicato erroneamente il n. 3.

  • Legge n. 263 del 2005 e D.L. n. 273 del 2005, convertito nella Legge n. 51 del 2006

    Hanno introdotto e reso applicabile, per i procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006, la proroga dei termini processuali che scadono di sabato.

Massime di principio

  • Nel calcolo dei termini processuali occorre verificare non solo il giorno di scadenza originario, ma anche l’eventuale concatenazione di festività e sabati: il termine può slittare fino al primo giorno lavorativo utile.
  • La proroga per la scadenza di sabato si applica agli atti processuali da compiere fuori udienza, purché il procedimento rientri nell’ambito temporale di applicazione della normativa vigente.
  • Un’opposizione non può essere dichiarata tardiva senza un corretto calcolo del termine alla luce delle regole sulle festività e sul sabato.
  • La prova della data effettiva di notifica deve essere prodotta tempestivamente nei gradi di merito; la produzione per la prima volta in cassazione è normalmente preclusa, salvo le eccezioni previste dall’art. 372 c.p.c.
  • Quando la decisione di inammissibilità è fondata su un errore nel computo del termine, la cassazione può annullare la decisione e rinviare la causa al giudice di merito per l’esame sostanziale dell’opposizione.
  • In una situazione analoga è opportuno indicare con precisione la data di notifica, conservare la relata o la prova di consegna e calcolare il termine includendo le proroghe previste per festività e sabato.

Testo integrale

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