Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3764/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, reso in data 2 ottobre 2025 e notificato a mani in pari data dalla Commissione esaminatrice, di non idoneità ed esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; - del bando di concorso pubblicato sul portale del Ministero dell'Interno; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché sconosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 gennaio 2026: - del decreto del Ministero dell’Interno – DAGEP del 19 dicembre 2025, di approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202515831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per alterazione del senso cromatico, con conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché la graduatoria di merito sopravvenuta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del 2 ottobre 2025 con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici lo ha giudicato non idoneo, per alterazione del senso cromatico, ed escluso dal concorso pubblico per 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato. Ha inoltre impugnato il bando e gli atti connessi e, con motivi aggiunti, il decreto del 19 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto l'erroneità del giudizio di inidoneità, producendo un verbale del 10 novembre 2025 relativo a una verificazione svolta in un separato giudizio tra le stesse parti, concernente la medesima questione sanitaria. In quel giudizio, tuttavia, il TAR aveva rilevato che la visita era stata delegata al Centro Ospedaliero Militare di Taranto, la stessa struttura presso cui il candidato si era rivolto dopo l'esclusione per ottenere una certificazione utile a contestare il giudizio concorsuale. Per tale ragione era stata disposta la rinnovazione della verificazione, con obbligo di applicare le regole tecniche della procedura concorsuale e di documentare puntualmente i test effettuati, inclusi i test di Ishihara, delle matassine colorate e di Farnsworth. Il ricorrente ha insistito per ulteriori approfondimenti istruttori anche dopo l'avviso del possibile esito con sentenza in forma semplificata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente, allo stato degli atti e impregiudicati gli ulteriori approfondimenti eventualmente necessari nel giudizio di merito, un sufficiente fumus boni iuris. La valutazione è stata fondata soprattutto sugli esiti della verificazione rinnovata nel giudizio parallelo: dopo una nuova visita, più articolata e svolta da una struttura sanitaria diversa, il verificatore ha concluso, con verbale del 4 giugno 2026, che il candidato presenta un'alterazione del senso cromatico, seppur di lieve entità funzionale, incompatibile con i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.m. n. 198/2023. Il giudice non ha quindi ritenuto dimostrata, in sede cautelare, l'erroneità del giudizio di inidoneità impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e ha respinto la richiesta di sospensione.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.m. 30 giugno 2023, n. 198

    un’alterazione del “senso cromatico” che seppur di lieve entità funzionale, non risulta compatibile con i requisiti previsti

    La disposizione è stata richiamata quale parametro tecnico-normativo dei requisiti psico-fisici per l'idoneità al concorso; la verificazione rinnovata ha ritenuto l'alterazione cromatica incompatibile con tali requisiti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di un giudizio di non idoneità psico-fisica può essere respinta per insufficienza del fumus boni iuris quando una verificazione rinnovata, svolta secondo le regole tecniche della procedura concorsuale e presso una struttura sanitaria diversa da quella precedentemente coinvolta, confermi la carenza del requisito previsto dalla disciplina concorsuale.
  • Una verificazione resa in una struttura sanitaria alla quale il candidato si era autonomamente rivolto dopo l'esclusione può essere ritenuta inidonea a dimostrare l'erroneità del giudizio concorsuale, ove sussistano ragioni di potenziale condizionamento o comunque di inopportuna sovrapposizione tra l'accertamento di parte e l'accertamento disposto dal giudice.
  • La rinnovazione della verificazione deve svolgersi applicando le regole tecniche previste dalla procedura concorsuale e dando puntuale evidenza dei test effettuati e dei relativi risultati; gli esiti così ottenuti possono costituire la base per la valutazione cautelare dell'attendibilità del giudizio di inidoneità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.