Cassazione Civile, Sentenza n. 8245/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento ICI relativo all'anno 2009 (avviso n. 121440653, poi parzialmente annullato e rideterminato in € 2.227,89) per la mancata concessione dell'esenzione per "abitazione principale". La ricorrente sostiene di avere l'abitazione principale e la dimora abituale in Roma, via del Casaletto n. 521, mentre l'amministrazione anagrafica la rileva residente in via di Monteverde n. 25 fino al 2010. Contestazioni processuali: ammissibilità di documenti prodotti tardivamente dal Comune in appello, tardiva costituzione del Comune e conseguente decadenza dall'allegare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio; omesso esame della documentazione favorevole alla ricorrente e carenze motivazionali della CTR.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi per carenze di specificità e per l'impossibilità, in sede di legittimità, di riesaminare il merito probatorio. Ha confermato il principio che le risultanze anagrafiche costituiscono una presunzione iuris tantum di residenza principale ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 504/1992 (come modificato), che la ricorrente non è riuscita a superare con prova contraria sufficiente, e che le eccezioni relative a tardività di costituzione e di deposito documentale non sono state adeguatamente specificate nel ricorso. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 750,00 per compensi e € 200,00 per esborsi) e all'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 8, d.lgs. n. 504/1992 (come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b, l. n. 296/2006)
"Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"
Le risultanze anagrafiche costituiscono una presunzione iuris tantum di coincidenza tra residenza anagrafica e abitazione principale; tale presunzione può essere superata con prova contraria valutabile dal giudice di merito. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non dimostrata dalla ricorrente la dimora abituale nell'immobile oggetto del giudizio.
d.lgs. n. 546/1992, art. 23
Prevede il termine per la costituzione della parte resistente (60 giorni): la violazione comporta la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ma non impedisce al resistente di contestare i fatti costitutivi, produrre documenti e contestare norme di diritto; occorre però specificare nel ricorso per cassazione le eccezioni censurate.
d.lgs. n. 546/1992, art. 32
Disciplina i termini per il deposito documentale prima dell'udienza (20 giorni liberi): il mancato rispetto è rilevante ai fini dell'ammissibilità in sede di merito, ma la Corte ha osservato che il ricorrente deve indicare con precisione quali documenti sono stati ritenuti illegittimamente prodotti e il loro rapporto con le difese che hanno inciso sulla decisione.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5
Fissa i motivi di ricorso per cassazione: violazione di norme processuali e di diritto sostanziale, error in procedendo e omessa o insufficiente motivazione. La Corte ricorda il principio di autosufficienza del ricorso e che non è consentito in Cassazione un nuovo esame del merito probatorio o della mera insufficienza della motivazione, soprattutto dopo la riforma introdotta dal DL n.83/2012 (conv. l.134/2012).
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere della decisione del giudice di merito; la Corte ha rilevato che non è ammessa in cassazione una nuova valutazione delle risultanze probatorie che sono di competenza del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Disciplinante l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio spettasse alla ricorrente per superare la presunzione anagrafica e che tale onere non sia stato assolto.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Richiama il dovere di provare i fatti che si allegano; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito in ordine alla prova della residenza anagrafica contraria alla tesi della ricorrente.
art. 342 c.p.c.
Norma sulla nullità per genericità dei motivi di appello; la Corte ha ricordato che, se si denunzia la violazione in cassazione, è necessario riportare nel ricorso i motivi specifici contestati in grado di merito per consentire il controllo diretto.
art. 112 c.p.c.
Norma procedurale richiamata dalla ricorrente in relazione a presunte irregolarità nell'istruttoria in appello (riapertura della camera di consiglio); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di interesse e per mancata indicazione del pregiudizio concreto subito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'eventuale maggior versamento a titolo di contributo unificato in caso di possibilità: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione fiscale per l'abitazione principale è decisiva la residenza anagrafica: questa costituisce una presunzione iuris tantum che il contribuente deve superare con prova chiara e specifica della dimora abituale nell'immobile.
- In materia tributaria il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove documentali e dei fatti: la Cassazione non riesamina il merito probatorio, salvo vizi giuridici specifici.
- Le censure processuali in Cassazione (es. tardività di costituzione o di deposito documentale dell'avversario) devono essere formulate con precisione e autosufficienza nel ricorso, indicando quali documenti e quali concrete eccezioni hanno inciso sulla decisione, altrimenti sono inammissibili.
- La tardiva costituzione del resistente ai sensi del d.lgs. n.546/1992 comporta la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio ma non impedisce sempre la produzione di documenti o la contestazione dei fatti: occorre verificare se è stato effettivamente pregiudicato il diritto di difesa.
- Per contestare l'ammissibilità di documenti prodotti in ritardo in grado di merito è necessario dimostrare nel ricorso il rapporto tra tali documenti, le difese svolte e la decisione della CTR; mera enunciazione di tardività non è sufficiente.
- Prima di adire la Cassazione valutare se il vizio denunciato è di natura processuale isolata o ha effettivamente cagionato un pregiudizio concreto alla difesa: in assenza di tale pregiudizio il motivo sarà probabilmente inammissibile.
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