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Sentenza

Sentenza n. 4404/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento a) del silenzio tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente; b) per la declaratoria del diritto della ricorrente ad acquisire in copia i documenti relativi al verbale di ispezione mod. 5/A Rev 9 redatto a seguito di comunicazione pervenuta dal servizio IAPZ protocollo nr. 51077/VETC; c) per la condanna dell’amministrazione resistente a garantire l’accesso al fascicolo relativo al verbale di ispezione mod. 5/A Rev 9 redatto a seguito di comunicazione pervenuta dal servizio IAPZ protocollo nr. 51077/VETC, nonché a tutti gli atti prodromici connessi e/o conseguenziali

Giustizia amministrativa202602806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti relativi a un verbale di ispezione veterinaria e agli atti prodromici e conseguenziali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 27 febbraio 2026 alla ASL Caserta - Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, chiedendo l'accertamento del diritto a ottenere copia della documentazione relativa al verbale di ispezione mod. 5/A Rev 9, redatto a seguito della comunicazione del servizio IAPZ, nonché degli atti connessi e conseguenziali. Nel corso del giudizio, la ASL ha sostenuto che il ritardo fosse imputabile all'utilizzo, da parte della società, di un indirizzo PEC non più attivo. Il TAR ha tuttavia rilevato che tale indirizzo era quello indicato nel verbale di ispezione e che, pur inattivo, continuava a generare ricevute di consegna.

La decisione

Poiché il 15 giugno 2026 la ASL ha trasmesso alla ricorrente la documentazione richiesta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione sull'accesso. Ai fini delle spese, il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che l'amministrazione avesse consentito l'accesso soltanto nel corso del giudizio. È stata quindi respinta la giustificazione del ritardo fondata sull'indirizzo PEC asseritamente inesistente, poiché si trattava dell'indirizzo riportato nel verbale di ispezione e idoneo a generare ricevute di consegna. La ASL di Caserta è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con contributo unificato rifuso.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione ostende integralmente, nel corso del giudizio, i documenti oggetto di un'istanza di accesso, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini della regolazione delle spese in un giudizio di accesso concluso per ostensione sopravvenuta, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessario il processo.
  • Non è idonea a giustificare il ritardo nell'ostensione la deduzione dell'invalidità dell'indirizzo PEC utilizzato per l'istanza quando tale indirizzo coincide con quello indicato dall'amministrazione nel verbale oggetto dell'accesso e risulta comunque capace di generare ricevute di consegna.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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