Sentenza n. 415/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine – Se. Lavoro, n. 373/2024, depositata e resa pubblica il 14.11.2024, sul ricorso r.g. 411/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 27.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza, inizialmente, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione lavoro, n. 373/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione lavoro, n. 373/2024, depositata il 14 novembre 2024, notificata all'Amministrazione il 27 novembre 2024 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni e divenuta definitiva per mancata impugnazione. La domanda era diretta a ottenere l'attuazione del giudicato da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha provveduto a ottemperare al giudicato, sebbene dopo la proposizione della domanda giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato nel corso del processo. In ragione dell'intervento satisfattivo successivo alla proposizione del ricorso, il Collegio ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente al giudicato, viene meno la materia del contendere e il giudice amministrativo deve dichiararne la cessazione.
- L'adempimento dell'amministrazione intervenuto nel corso del giudizio non esclude la regolazione delle spese a suo carico quando l'adempimento successivo alla proposizione del ricorso abbia determinato la cessazione della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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