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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31492/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso da un coniuge separato per ottenere l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., degli impegni patrimoniali assunti nei patti di separazione omologati dal tribunale: in particolare il trasferimento di alcuni immobili, alcuni in comunione tra i coniugi e altri di esclusiva proprietà del richiedente, secondo quanto pattuito nelle condizioni di separazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva accolta ritenendo che gli accordi patrimoniali inseriti nella separazione avessero efficacia obbligatoria e potessero essere assimilati, quanto alla tutela, a un vincolo da cui discendeva l'azione ex art. 2932 c.c., pur senza effetto reale immediato. Contro la sentenza di appello la moglie ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 2932 e 2697 c.c., perché l'omologa di separazione non sarebbe qualificabile come contratto preliminare e non vi sarebbe stata corrispettività tale da giustificare l'inquadramento come obbligazione sinallagmatica; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice d'appello fondato la decisione su una CTU d'ufficio che avrebbe supplito a carenze probatorie dell'attore; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla mancata regolarizzazione urbanistica e catastale di alcuni beni oggetto di trasferimento; 4) violazione dell'art. 1411 c.c., poiché la corte avrebbe erroneamente ravvisato un contratto a favore di terzo per il trasferimento della nuda proprietà ai figli, nonostante il preteso terzo non volesse il beneficio e il trasferimento comportasse solo oneri; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese di CTU e del giudizio; 6) nullità della sentenza per avere disposto il trasferimento di terreni ed edifici senza i documenti urbanistici necessari e senza gli estremi dei titoli edilizi. La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili perché non conformi ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: la ricorrente non aveva riprodotto in modo adeguato il contenuto degli atti e dei documenti richiamati, né aveva confrontato specificamente le norme invocate con le rationes decidendi della sentenza impugnata; inoltre le censure miravano in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto. Non è stata esaminata nel merito la questione della qualificazione giuridica degli accordi di separazione e dell'ammissibilità dell'azione ex art. 2932 c.c., perché i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, autosufficienza e corretta formulazione dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente e nella sentenza d'appello come base dell'azione di esecuzione in forma specifica degli impegni assunti negli accordi di separazione; la Cassazione non entra nel merito della sua applicabilità per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare l'assetto dell'onere della prova; la Corte rileva che la censura non è stata articolata con sufficiente specificità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'utilizzo della CTU; il motivo è dichiarato inammissibile perché diretto a una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1460 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la corrispettività degli accordi; la Corte non esamina il merito della doglianza.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato per contestare la configurabilità del contratto a favore di terzo; anche tale censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato in tema di spese processuali; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6

    La Corte lo assume come parametro di ammissibilità del ricorso: occorre specificità dei motivi e indicazione puntuale degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato in relazione all'onere di indicare la fase del giudizio di merito in cui i documenti sono stati prodotti o formati.

  • art. 360 c.p.c., n. 2

    Usato dalla ricorrente per dedurre la nullità della sentenza; la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Usato per dedurre violazioni di legge; la Corte afferma che il ricorrente deve confrontare in modo specifico norme invocate e rationes decidendi.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Richiamato nella ricostruzione dei motivi di ricorso come norma sulla nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; la doglianza è comunque inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Citato quale norma inseritrice dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, qualunque sia il vizio dedotto, il ricorrente deve indicare con precisione le norme violate, il contenuto delle censure e gli atti e documenti su cui esse si fondano, in modo da consentire il controllo immediato della decisività delle questioni dedotte.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso è soddisfatto solo se il ricorso riproduce o individua specificamente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo di merito; la mera allegazione di errori di merito o di prova non basta.
  • La censura di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove: in cassazione è inammissibile la doglianza che mira soltanto a sostituire una diversa ricostruzione della vicenda a quella operata dai giudici di merito.
  • Gli accordi patrimoniali inseriti in un contesto di separazione possono essere astrattamente rilevanti ai fini dell'azione ex art. 2932 c.c. solo se la censura sul punto è dedotta e articolata in modo processualmente corretto; in mancanza, il tema resta inesaminato in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneContratto preliminareImpugnazioni
RamiFamigliaImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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