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Sentenza

Sentenza n. 3229/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza n. 283/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto ai docenti somme a titolo di carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 283/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 13 agosto 2025, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a corrispondere, oltre agli interessi, complessivamente le somme dovute per diverse annualità scolastiche a titolo di carta docente. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito il giudicato, neppure parzialmente, salvo quanto riferito alla docente Cracchiolo, il cui credito di euro 1.500,00 è stato accreditato sul borsellino elettronico il 15 aprile 2026. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile e non ha contestato l'esistenza, l'ammontare o l'inadempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda della docente Cracchiolo, poiché l'Amministrazione ha integralmente adempiuto nei suoi confronti. Quanto agli altri ricorrenti, ha accertato il passaggio in giudicato e la rituale notificazione della sentenza del Tribunale di Pavia, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza alcun pagamento. In assenza di contestazioni sull'an e sul quantum del credito, il ricorso è stato ritenuto fondato ed è stata dichiarata l'inottemperanza del Ministero. L'Amministrazione è stata ordinata a dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e da eseguire entro i successivi 60 giorni, senza compenso poiché rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il termine da rispettare prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice; il suo decorso senza pagamento consente la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non venga eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un credito riconosciuto dal giudicato, non contestato dall'amministrazione nell'an e nel quantum, e di mancati pagamenti documentati, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
  • L'adempimento intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del creditore integralmente soddisfatto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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