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Ordinanza

Ordinanza n. 369/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nuovo diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso un ufficio della Polizia di Stato a Matera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata nuovamente respinta la richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché gli atti presupposti e connessi, incluso il parere della Questura di Crotone. Ha chiesto l’annullamento dell’atto previa sospensione cautelare, anche senza preventiva instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 56 c.p.a. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza. In sede cautelare non ha disposto la sospensione del provvedimento né adottato una misura direttamente satisfattiva; ha ritenuto che le esigenze del ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l’udienza pubblica dell’11 novembre 2026 per la trattazione del ricorso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    È la disposizione posta a fondamento dell’istanza di assegnazione temporanea oggetto del diniego impugnato; l’ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.

  • art. 55 c.p.a.

    Consente la tutela cautelare e, al comma 10, la fissazione della sollecita udienza di merito quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del giudizio.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato per fissare direttamente l’udienza pubblica di merito, senza concedere la sospensione dell’atto impugnato.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla richiesta di misura cautelare monocratica inaudita altera parte, ma il testo non riferisce l’adozione di tale misura.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare direttamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell’atto impugnato.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela cautelare acceleratoria e non comporta, di per sé, l’accoglimento della domanda di annullamento né la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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