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Ordinanza

Ordinanza n. 503/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Avezzano, Sezione Lavoro n. 249/2024, pubblicata in data 15.10.2024, disponendo, in favore di parte ricorrente, il beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo componimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente, anche nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva dell'Amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202500414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Avezzano, Sezione Lavoro, n. 249/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Avezzano, Sezione Lavoro, n. 249/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorso è diretto contro la mancata esecuzione del titolo da parte del Ministero. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che la copia della sentenza ottemperanda e la relativa attestazione di passaggio in giudicato erano state depositate senza asseverazione di conformità, in violazione delle prescrizioni applicabili al processo amministrativo telematico. Ha quindi disposto la regolarizzazione del deposito documentale e ha richiesto al Ministero chiarimenti sulla dedotta mancata ottemperanza, nonostante il decorso del tempo. La presente ordinanza non esamina ancora nel merito l'effettivo inadempimento né la richiesta di nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha adottato una misura interlocutoria e istruttoria. Ha assegnato alla ricorrente 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza per regolarizzare il deposito della sentenza ottemperanda e dell'attestazione di passaggio in giudicato, mediante produzione conforme alle prescrizioni tecniche del processo amministrativo telematico. Ha ordinato al Ministero di fornire, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiarimenti sulla mancata esecuzione della sentenza. Il Collegio ha precisato che l'eventuale mancato riscontro potrà essere valutato quale argomento di prova o ai fini della regolazione delle spese. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026; non è stata ancora adottata alcuna decisione definitiva sull'ottemperanza o sulla nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    beneficio economico previsto ... (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente)

    È il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale oggetto di ottemperanza.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    Il TAR richiama la disposizione quale base delle prescrizioni relative all'asseverazione di conformità della documentazione depositata telematicamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione relativa al titolo da eseguire e al suo passaggio in giudicato deve essere depositata in conformità alle prescrizioni tecniche del processo amministrativo telematico, compresa l'asseverazione di conformità quando richiesta.
  • Quando la documentazione posta a fondamento del ricorso per ottemperanza è irregolare, il giudice può assegnare alla parte ricorrente un termine per la regolarizzazione del deposito prima di procedere all'esame della domanda.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti sull'asserito inadempimento e valutare il mancato riscontro come argomento di prova o ai fini della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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