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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23710/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia trae origine dalla dedotta vendita, da parte di una società di persone, di due aziende di famiglia che, secondo il ricorrente, non sarebbero mai state conferite nella società ma solo gestite in comune dai fratelli dopo la successione dei genitori. Il ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'invalidità delle cessioni, la retrocessione delle aziende pro quota, la restituzione degli utili e il risarcimento del danno per mala gestio della società. In appello e poi in cassazione ha censurato la decisione che aveva ritenuto desumibile, dall'atto costitutivo e dalla voltura delle licenze commerciali, la volontà dei contitolari di trasformare le aziende in attività gestite in forma societaria. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2556 c.c., sostenendo che la cessione o il trasferimento del godimento/proprietà di aziende soggette a registrazione richiederebbe prova scritta e che la volontà di trasferire le aziende non poteva essere ricostruita per fatti concludenti; ha inoltre dedotto la mancata prova, da parte dei resistenti, della titolarità della società a disporre delle aziende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e apodittico perché non confrontava in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a rinviare in modo assertivo alla disamina dell'atto costitutivo senza riprodurne il contenuto utile a dimostrare l'asserita violazione dell'art. 2556 c.c. La Corte ha inoltre rilevato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per mancata riproduzione, diretta o indiretta, degli atti su cui il ricorso si fondava. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2556 c.c.

    la censura prospettava che per la cessione di aziende soggette a registrazione fosse necessaria la forma scritta ad probationem; la Corte, però, non ha esaminato il merito della tesi perché ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità e difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma sul vizio di violazione di legge invocata dal ricorrente per denunciare la falsa applicazione dell'art. 2556 c.c.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone di indicare e riprodurre specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso; la sua violazione è stata ravvisata per la mancata trascrizione o localizzazione del contenuto dell'atto costitutivo rilevante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 51, n. 4, c.p.c.

    richiamato solo per l'astensione di un consigliere del collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica meramente assertiva o generica è inidonea a raggiungere lo scopo dell'impugnazione e determina l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso si fonda su atti o documenti del giudizio di merito, il ricorrente deve indicarne e riprodurne specificamente il contenuto rilevante, così da consentire il controllo di legittimità senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa negli atti.
  • La deduzione della violazione di norme sostanziali o sulla forma dei contratti non è sufficiente se non è accompagnata da una precisa allegazione del contenuto degli atti rilevanti e della loro incidenza sulla motivazione impugnata.
  • L'inammissibilità del motivo comporta il rigetto del ricorso nel suo complesso quando esso sia articolato in un unico motivo, con conseguente condanna alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAziendaImpugnazioni
RamiCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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