Cassazione Penale, Ordinanza n. 21351/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per concorso in truffa è rimasta ferma; il mancato riconoscimento dello stato di necessità è stato confermato per difetto di specificità delle doglianze.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di truffa. Con un unico atto hanno dedotto, da un lato, l’erroneità dell’affermazione di responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; dall’altro, hanno lamentato il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e, comunque, diretto a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, in assenza di specifici travisamenti della prova. Ha ritenuto altresì generiche le doglianze sulla scriminante, poiché non articolate con specificità idonea a consentire il controllo del giudice dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La causa di giustificazione dello stato di necessità è invocabile solo con deduzioni specifiche e pertinenti; doglianze generiche non consentono il controllo in sede di legittimità.
art. 581 c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici a pena di inammissibilità; la mancanza di specificità rende il gravame inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione del fatto, salvo che siano denunciati specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Il motivo di ricorso che si limita a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio a quella accolta dal giudice di merito è inammissibile se privo di concreta specificità.
- La deduzione di una causa di giustificazione deve essere sorretta da un’argomentazione puntuale e autosufficiente; formule generiche non soddisfano l’onere di specificità richiesto dall’art. 581 c.p.p.
- Quando i giudici di merito hanno motivato in modo coerente e logico l’affermazione di responsabilità sulla base di plurimi elementi di prova, tale valutazione non è sindacabile in cassazione se il ricorrente non indica specifici vizi argomentativi o travisamenti probatori.
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