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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1080/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza del GUP che aveva assolto i tre imputati per concorso in falso ideologico ritenendo inesistenti gli atti d'indagine perché delegati al Nucleo Speciale di Intervento (NSI) delle Capitanerie di Porto, che il GUP aveva ritenuto privo della qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria per reati comuni. Il ricorso contestava l'errata interpretazione dell'art. 1235 cod. nav. e deduceva che, ai sensi degli artt. 57 e 55 cod. proc. pen. e della normativa regolamentare che disciplina l'NSI (decreto n.1518/2019 e decreti ministeriali istitutivi), il PM poteva legittimamente delegare le indagini al personale del NSI anche per reati non ricompresi nella materia di competenza iniziale, essendo l'NSI un servizio di polizia giudiziaria e le norme regolamentari idonee ad attribuire la qualifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (secondo e terzo motivo ritenuti fondati), affermando che il personale delle Capitanerie di Porto può essere qualificato ufficiale/ agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, cod. proc. pen. e che le disposizioni regolamentari (decreto n.1518/2019 e decreti ministeriali) attribuiscono al NSI funzioni di polizia giudiziaria. Inoltre, quando l'attività è delegata dal pubblico ministero (art. 55, comma 2 c.p.p.) non operano i limiti di competenza per materia, sicché l'NSI poteva essere legittimamente destinatario della delega per le indagini contestate. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1235 codice della navigazione

    Attribuisce funzioni di polizia giudiziaria al personale delle capitanerie di porto per i reati previsti dal codice della navigazione e, in presenza delle condizioni previste, anche per reati comuni commessi nei porti; la Corte interpreta l'ambito in senso riferito al porto come luogo autonomo rispetto al territorio comunale.

  • art. 57 codice di procedura penale

    Elenca i soggetti che hanno la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e, al comma 3, consente che leggi e regolamenti attribuiscano tali funzioni nei limiti del servizio cui sono destinati; la Corte ritiene che i regolamenti possano attribuire la qualifica al personale dell'NSI.

  • art. 55 codice di procedura penale

    Disciplina le funzioni della polizia giudiziaria distinguendo tra funzioni di iniziativa (con limiti di tempo, spazio e materia) e funzioni disposte o delegate dall'autorità giudiziaria; la Corte conferma che per le attività delegate (comma 2) non operano i limiti di materia.

  • art. 56 codice di procedura penale

    Prevede che le funzioni siano svolte sotto la direzione dell'autorità giudiziaria anche dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; utilizzato per qualificare il NSI come servizio ai sensi dell'art. 12 disp. att. c.p.p.

  • art. 58 codice di procedura penale

    Consente al pubblico ministero, nell'affidare indagini, di avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria; rinforza la legittimità della delega al NSI.

  • art. 109 Costituzione

    Stabilisce che il pubblico ministero dirige le indagini; il ricorrente ha richiamato questo principio per sostenere l'ampia facoltà del PM di disporre della polizia giudiziaria.

  • art. 12 disposizioni di attuazione codice di procedura penale

    Definisce i 'servizi di polizia giudiziaria' come uffici/unità con funzioni prioritarie e continuative ex art.55; la Corte ha ritenuto che l'NSI rientri in questa categoria.

  • art. 5 disposizioni di attuazione codice di procedura penale

    Disciplina le sezioni di polizia giudiziaria della Procura e i soggetti che vi possono essere inseriti; citato nella discussione sulla qualifica del personale delle Capitanerie.

  • decreto n. 1518 del 2019 del Comandante Generale (Capitanerie) e decreti ministeriali istitutivi del NSI

    art.1 lett. j) prevede che il personale svolga attività di supporto, in stretta collaborazione, all'autorità giudiziaria che assume la direzione delle indagini, in relazione ad ipotesi di reato riconducibili nelle materie di competenza, salvo specifica attività delegata

    Atto regolamentare interno che disciplina funzioni del NSI; la Corte lo qualifica come regolamento organizzativo efficace ai sensi dell'art.57, comma 3 c.p.p. per attribuire la qualifica di polizia giudiziaria al personale del NSI e legittimare la delega del PM.

  • art. 137 d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Elenca funzioni svolte dal Corpo delle Capitanerie-Guardia Costiera anche in materia di competenze attribuite ad altri ministeri; la Corte lo utilizza per mostrare l'ampiezza delle funzioni di polizia giudiziaria svolte dal Corpo.

Massime di principio

  • La qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria può derivare non solo dalla legge ma anche da regolamenti e atti organizzativi che attribuiscono funzioni, ai sensi dell'art.57 comma 3 c.p.p.; tali atti possono legittimare l'affidamento di indagini da parte del PM.
  • Quando il pubblico ministero delega indagini (art.55 comma 2 c.p.p.), i limiti di competenza per materia, tempo e spazio tipici delle funzioni di iniziativa non operano, perciò può delegare attività anche oltre i limiti 'di materia' formalmente assegnati al corpo delegato.
  • I servizi o nuclei speciali interni (es. NSI delle Capitanerie) possono essere qualificati come servizi di polizia giudiziaria ai sensi delle disposizioni attuative se l'atto istitutivo/regolamentare lo prevede; è quindi essenziale verificare la natura e il contenuto del provvedimento istitutivo quando si discute la validità di una delega.
  • La presenza di uffici di polizia statale sul territorio comunale non esclude che, nel porto o in altra specifica area, non vi siano uffici di pubblica sicurezza alternativi rilevanti ai fini dell'art.1235 cod. nav.; l'interpretazione deve considerare la dimensione 'portuale' come autonoma rispetto al territorio comunale.
  • In simili contestazioni il giudice deve valutare la legittimità della delega e la fonte normativa/regolamentare che attribuisce funzioni al soggetto delegato; dichiarazioni o annotazioni acquisite fuori udienza e senza contraddittorio non possono sostituire un esame motivato e contraddittorio della questione.
  • Per chi agisce in fase di indagine o di impugnazione: conservare e documentare l'atto di delega formale, la base regolamentare/legislativa dell'ufficio che esegue le indagini e la corrispondenza con la Procura; queste prove sono decisive per validare le attività svolte da organi speciali.

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