Cassazione Penale, Sentenza n. 3438/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa come amministratore di fatto e di diritto della Toscani Alberghi s.r.l. (fallita nel marzo 2012). L'imputazione riguarda la dissipazione di un ramo d'azienda concesso in affitto a società anch'essa amministrata dall'imputato senza riscossione del canone, e l'iscrizione in contabilità di una fattura falsa per inesistenti lavori di manutenzione compensata col credito relativo al canone. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) nullità per mancata instaurazione del contraddittorio orale dopo il rigetto dell'istanza di concordato ex art. 599-bis c.p.p.; 2) errore di diritto e vizi di motivazione sulla configurabilità della bancarotta patrimoniale e documentale (assenza di distrazione, giustificazione dei mancati canoni per lavori urgenti o per contingenze di mercato, insufficienza di una singola fattura per integrare ostacolo agli organi fallimentari, rilievo delle dichiarazioni del teste Morelli e del sopralluogo dell'arch. D'Urso); 3-5) censure su commisurazione della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancato riconoscimento della continuazione con precedenti condanne.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato e dichiarato inammissibile nelle parti: sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che vi sia stata violazione del diritto di difesa, perché la difesa non aveva richiesto la trattazione orale e la Corte territoriale aveva disposto per due volte il rinvio dando concreta possibilità di riformulare il concordato, avendo altresì comunicato che l'unico ostacolo all'accoglimento era la contraddittorietà con la richiesta di continuazione; la mancata risposta del difensore alla seconda sollecitazione legittima l'interpretazione di volontà di non modificare la proposta. La Corte di Cassazione ha richiamato il principio (art. 602, comma 1-bis c.p.p. e giurisprudenza) che impone al giudice, in caso di rigetto del concordato, di consentire la riformulazione prima di pronunciare la sentenza. Quanto agli altri motivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili perché si tratta di riedizione delle doglianze di merito già state confutate con motivazione logica dalla Corte territoriale: quest'ultima ha adeguatamente motivato la sussistenza della distrazione del ramo d'azienda, la consapevolezza dell'imputato, la falsità parziale della fattura (solo una parte dei lavori risultava documentata), e ha considerato non decisivo né adeguatamente provato il contributo dell'arch. D'Urso; le doglianze riguardanti pena, attenuanti e continuazione sono state ritenute generiche e prive di confronto con la motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Norma richiamata in relazione all'istanza di concordato proposta dalle parti; la Corte territoriale aveva esaminato la compatibilità del concordato con la richiesta di continuazione.
art. 602, comma 1-bis c.p.p.
Prevede che, se il giudice intende rigettare il concordato, deve consentire alle parti di riformulare la proposta prima di pronunciarsi; applicabile anche nel rito camerale non partecipato.
artt. 178 lett. b) e c) e 180 c.p.p.
Richiamati in ordine alle ipotesi di nullità della sentenza quando si pronunci immediatamente dopo il rigetto dell'accordo senza consentire la prosecuzione del dibattimento; la Cassazione conferma i presupposti di nullità previsti da tali norme se non è rispettata la facoltà di discussione delle parti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 47574/2019; Sez. 2, n. 43198/2022; Sez. 5, n. 19376/2023)
Princìpi consolidati richiamati: la necessità di consentire la riformulazione del concordato in caso di rigetto; applicabilità del principio anche al rito camerale non partecipato; il rinvio deve consentire la prosecuzione del giudizio secondo il rito instaurato.
Massime di principio
- Se la difesa non richiede espressamente la trattazione orale, il giudizio d'appello può svolgersi con rito camerale e il rigetto del concordato non comporta automaticamente nullità se la Corte ha dato concreta possibilità di riformulare la proposta (p.es. mediante rinvii e comunicazioni specifiche).
- Quando il giudice intende rigettare un concordato, deve consentire alle parti di riformulare la proposta prima di pronunciare la sentenza; tale obbligo vale anche nel rito camerale non partecipato (art. 602, comma 1-bis c.p.p.).
- In Cassazione le doglianze di natura meramente fattuale o la semplice riproposizione delle stesse questioni già esaminate dal giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili, se non c'è un concreto e specifico confronto con la motivazione impugnata.
- Per i reati di bancarotta fraudolenta è necessario dimostrare la distrazione o la compromissione dell'assetto patrimoniale e l'intento fraudolento; anche l'iscrizione in contabilità di fatture false, se idonea a ostacolare la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari, può integrare la bancarotta documentale.
- Le prove new entry indicate in Cassazione devono essere specificate e il loro concreto rilievo dimostrato: semplici affermazioni generiche circa documenti o sopralluoghi trascurati non sono sufficienti a rimettere in discussione la motivazione del giudice di merito.
- Sull'eventuale rinunzia a istanze processuali (p.es. richiesta di continuazione) la mancata risposta o il comportamento difensivo può essere interpretato come scelta consapevole, con conseguente preclusione di successivi rilievi processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3376/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3380/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3382/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →