Sentenza n. 3211/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 209 del 05/08/2024 a firma del funzionario responsabile del servizio IX Polizia Locale avente ad oggetto: “Ordinanza … finalizzata alla mitigazione del rischio per la circolazione stradale sulla SS 163 amalfitana” notificata in pari data; - dell’ordinanza n. 265 del 17/10/2024 con la quale il comune di Vico Equense, nel revocare in parte la precedente ordinanza 209/2024, ha notificato la stessa anche agli altri comproprietari; - delle note Anas prot. 000516 del 04. 01. 2024 e prot. 20741 del 29/05/2024 richiamate nella prima ordinanza e della nota Anas registrata al protocollo del comune al n. 39978 del 10. 10. 2024 con le quali l’Anas invita il Comune ad adottare provvedimenti nei confronti dei ricorrenti; - di ogni altro atto e/o provvedimento, connesso, consequenziale e/o propedeutico al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali che imponevano ai proprietari la verifica urgente della stabilità del costone e la presentazione di una relazione tecnica con l’individuazione degli interventi necessari per la sicurezza della circolazione stradale, nonché le note ANAS sollecitatorie
Esito
Favorevole al resistente (comune e gestore stradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 209 del 5 agosto 2024 e la successiva ordinanza n. 265 del 17 ottobre 2024, sostenendo che il costone interessato da fenomeni franosi fosse una pertinenza della sede stradale e che, pertanto, la relativa manutenzione e la responsabilità per la caduta di massi spettassero ad ANAS. Hanno inoltre contestato la propria qualità di proprietari esclusivi, deducendo che uno dei ricorrenti fosse soltanto comproprietario; hanno evidenziato la presenza di una rete parasassi realizzata in passato da ANAS e prospettato che gli eventi franosi dipendessero da difetti di realizzazione o manutenzione di tale opera. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento al difetto di istruttoria, alla mancata considerazione delle osservazioni procedimentali e al difetto di motivazione. È stata altresì richiesta l’acquisizione della documentazione relativa ai lavori di apposizione della rete parasassi. ANAS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di ANAS, rilevando che erano state impugnate anche le note con cui l’ente aveva sollecitato il Comune ad adottare l’ordinanza. Nel merito, il giudice ha applicato l’art. 31 del Codice della strada, secondo cui i proprietari dei fondi laterali alle strade devono mantenere le ripe a monte e a valle in condizioni tali da prevenire franamenti, cedimenti e caduta di massi sulla sede stradale, realizzando ove necessario le opere di mantenimento. Il costone roccioso è stato qualificato come ripa ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 44, del Codice della strada, non come atecnica pertinenza stradale la cui manutenzione competerebbe ad ANAS. L’art. 30, comma 4, è stato ritenuto inapplicabile perché riguarda la costruzione e riparazione di opere di sostegno lungo la strada, mentre la controversia concerneva un costone sovrastante la strada interessato da cedimenti. La qualità di comproprietari risultava dalle dichiarazioni rese in procedimento e dalla relazione tecnica prodotta dagli stessi ricorrenti; tale qualità è stata ritenuta sufficiente a fondare gli obblighi manutentivi, indipendentemente dalla disponibilità materiale del fondo. La preesistenza della rete parasassi, anche se realizzata da ANAS, non esclude gli obblighi dei proprietari né modifica il regime proprietario dell’area; neppure eventuali difetti di realizzazione della rete incidono sull’obbligo legale di manutenzione della ripa. Il TAR ha quindi ritenuto non necessaria l’acquisizione della documentazione sui lavori della rete. Ha escluso anche il difetto di motivazione, reputando chiari i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche dell’ordinanza, comprese le ragioni per cui le osservazioni procedimentali non conducevano a una diversa decisione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate complessivamente in euro 3.000,00, da dividersi in parti uguali tra Comune e ANAS, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, n. 44, Codice della strada
zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada
La nozione di ripa comprende il costone roccioso sovrastante la strada interessato da fenomeni di cedimento.
art. 30, comma 4, Codice della strada
costruzione e … riparazione di opere di sostegno lungo la strada
La disposizione non si applica al costone roccioso oggetto della controversia, poiché riguarda la costruzione e riparazione di opere di sostegno lungo la strada.
art. 31 Codice della strada
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
La norma pone direttamente a carico dei proprietari dei fondi laterali l’obbligo di manutenzione delle ripe e di realizzazione delle opere necessarie a prevenire franamenti, cedimenti e caduta di materiali sulla strada.
art. 2051 c.c.
ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia
È richiamato quale fondamento generale della responsabilità connessa alla custodia, nel quadro della disciplina speciale dell’art. 31 del Codice della strada.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 31 del Codice della strada, il proprietario del fondo laterale a una strada è obbligato a mantenere la ripa, sia a monte sia a valle, in condizioni idonee a prevenire franamenti, cedimenti e caduta di massi o altro materiale sulla sede stradale, nonché a realizzare le opere di mantenimento necessarie.
- Il costone roccioso sovrastante una strada, quando rientra nella definizione normativa di ripa, non può essere qualificato, in senso atecnico, come mera pertinenza stradale allo scopo di trasferire all’ente proprietario della strada gli obblighi manutentivi gravanti sul proprietario del fondo.
- La presenza di reti parasassi o di altre opere di contenimento, anche se realizzate dall’ente proprietario della strada, non esclude né sospende gli obblighi manutentivi posti dall’art. 31 del Codice della strada a carico del proprietario della ripa e non dimostra, da sola, il trasferimento della proprietà o della disponibilità dell’area.
- L’art. 31 del Codice della strada costituisce disciplina speciale rispetto alla ripartizione ordinaria degli oneri prevista dall’art. 30 per le opere di sostegno lungo la strada; per le opere insistenti sulle ripe, gli oneri manutentivi restano a carico del proprietario del fondo.
- La comproprietà del fondo è sufficiente a radicare gli obblighi manutentivi previsti dall’art. 31 del Codice della strada, indipendentemente dalla dedotta mancata disponibilità materiale del terreno o dalla presenza di opere pubbliche preesistenti.
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