Sentenza n. 3120/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento - della ordinanza n. 200 T, adottata in data 26.11.2024 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale è stata ordinata la riduzione a 4 ore dello sciopero generale nazionale nei seguenti servizi: - limitatamente al settore del trasporto aereo, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle: Confederazioni CGIL e UIL con adesione delle OO.SS Cgil e Uiltrasporti; Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.ss Cub Trasporti, SGB, ADL Varese e USI-CIT; Organizzazioni sindacali COBAS, ADL COBAS, SIAL COBAS e CLAP con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato; - limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle: Confederazioni CGIL e UIL con adesione delle OO.SS Cgil e Uiltrasporti; Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.ss Cub Trasporti, SGB, ADL Varese e USI-CIT; Organizzazioni sindacali COBAS, ADL COBAS, SIAL COBAS e CLAP con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato; - limitatamente al settore del traporto marittimo, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle: Confederazioni CGIL e UIL con adesione delle OO.SS Cgil e Uiltrasporti; Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.ss Cub Trasporti, SGB, ADL Varese e USI-CIT; Organizzazioni sindacali COBAS, ADL COBAS, SIAL COBAS e CLAP con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato; - di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente, comunque connesso e/o dipendente, anche non conosciuto dalle ricorrenti ed espressamente la Deliberazione n. 24/406 della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché, per quanto occorrer possa delle deliberazioni della Commissione di Garanzia nn. 03/134; 22/22; 22/279 e 22/280.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale di precettazione che aveva ridotto a quattro ore lo sciopero generale nazionale, limitatamente ai settori del trasporto aereo, del trasporto pubblico locale e del trasporto marittimo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le organizzazioni sindacali hanno impugnato l’ordinanza ministeriale deducendo violazione dell’art. 40 Cost. e degli artt. 1, 2, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 146/1990, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà. È stata contestata, in particolare, l’insussistenza di un fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti costituzionalmente tutelati degli utenti, ritenendosi insufficiente il richiamo alla possibile elevata adesione allo sciopero. Le ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la regola della rarefazione oggettiva non fosse applicabile agli scioperi proclamati da altre organizzazioni nella medesima giornata, richiamando una precedente delibera della Commissione di Garanzia; hanno contestato che la loro protesta, già conformata alle indicazioni della Commissione, potesse essere limitata per la condotta di altre sigle sindacali; hanno dedotto la violazione dell’art. 8 della legge n. 146/1990, anche perché l’amministrazione avrebbe potuto valutare l’unificazione degli scioperi, nonché il difetto di motivazione dell’ordinanza e l’insussistenza dei presupposti per la segnalazione della Commissione di Garanzia e per la successiva precettazione ministeriale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimi sia la segnalazione della Commissione di Garanzia sia l’esercizio del potere di precettazione ministeriale. La Commissione aveva rilevato la concentrazione, nella medesima giornata, di più scioperi generali incidenti sui settori del trasporto passeggeri e il mancato o solo parziale adeguamento delle organizzazioni sindacali alle indicazioni volte a escludere tali settori. Secondo il Collegio, la delibera n. 22/279 aveva superato il precedente orientamento richiamato dalle ricorrenti, ripristinando l’operatività della rarefazione oggettiva nei settori più vulnerabili, compreso il trasporto. La pluralità e sovrapposizione degli scioperi, la loro natura generale e trasversale, l’indisponibilità di adeguate alternative per gli utenti, l’interconnessione dei servizi e la prevedibile elevata adesione erano elementi idonei a integrare un pericolo fondato, grave e imminente per il diritto alla mobilità e alla libera e sicura circolazione. Il pericolo non doveva essere attuale, essendo sufficiente una valutazione prognostica di probabilità e potenzialità dell’evento dannoso. L’ordinanza ministeriale è stata ritenuta adeguatamente motivata, poiché aveva considerato unitariamente le criticità concrete, l’insufficienza delle prestazioni indispensabili e delle fasce di garanzia a preservare la mobilità degli utenti, nonché le difficoltà derivanti dalla combinazione di più mezzi di trasporto nell’arco della giornata. La circostanza che le organizzazioni ricorrenti si fossero conformate alle indicazioni della Commissione non le rendeva immuni dalla precettazione, poiché il loro sciopero si sarebbe sovrapposto agli scioperi illegittimamente mantenuti da altre sigle, amplificandone gli effetti pregiudizievoli. La riduzione a quattro ore è stata giudicata misura congrua e proporzionata di contemperamento tra diritto di sciopero e diritti costituzionali degli utenti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e la parziale novità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 40 Cost.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Il diritto di sciopero deve essere contemperato con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tra cui il diritto degli utenti alla libera e sicura circolazione e alla fruizione dei servizi pubblici essenziali.
art. 1 l. 146/1990
Individua la finalità di contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, tra cui quelli potenzialmente pregiudicati dalla compromissione dei servizi di trasporto.
art. 8 l. 146/1990
Laddove sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente all’esercizio del diritto di sciopero, il potere di precettazione possa essere esercitato dall’Autorità competente.
La precettazione può essere adottata, anche su segnalazione della Commissione di Garanzia, quando una valutazione prognostica evidenzi un pericolo fondato, grave e imminente; non è necessaria l’attualità del pregiudizio.
art. 13, comma 1, lett. f), l. 146/1990
Attribuisce alla Commissione di Garanzia il potere di segnalare all’autorità competente le situazioni nelle quali ricorrano i presupposti per l’esercizio del potere di precettazione.
delibera Commissione di Garanzia n. 22/279
Ha ripristinato l’operatività della regola della rarefazione oggettiva tra scioperi generali e tra scioperi generali e scioperi di settore nei settori più vulnerabili, incluso il trasporto, superando il precedente orientamento richiamato dalle ricorrenti.
delibera Commissione di Garanzia n. 24/406
Ha segnalato al Ministero la situazione di sovrapposizione degli scioperi e il rischio di pregiudizio grave e imminente ai diritti degli utenti, indicando come possibile misura la riduzione della durata delle astensioni.
Massime di principio
- Il potere di precettazione in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali può essere esercitato, anche su segnalazione della Commissione di Garanzia, quando sussista un fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati; non è necessario che il pregiudizio sia già attuale, essendo sufficiente una valutazione prognostica di probabilità e potenzialità dell’evento dannoso.
- La concentrazione, nello stesso ristretto arco temporale, di più scioperi generali incidenti sui medesimi settori del trasporto passeggeri può integrare un pericolo grave e imminente per la mobilità degli utenti quando impedisca di fatto il ricorso a servizi alternativi o interconnessi e determini effetti eccedenti il fisiologico disagio dello sciopero.
- La regola della rarefazione oggettiva può operare, nei settori più vulnerabili individuati dalla disciplina della Commissione di Garanzia, anche rispetto alla concentrazione di più scioperi generali nella medesima giornata, se tale concentrazione compromette oggettivamente la continuità dei servizi pubblici essenziali.
- La motivazione dell’ordinanza di precettazione deve essere valutata unitariamente e può fondarsi su una prognosi complessiva riferita alla concreta situazione, alla prevedibile adesione, all’insufficienza delle prestazioni indispensabili e delle fasce di garanzia, alla disponibilità di servizi alternativi e alle esigenze di sicurezza degli utenti.
- La conformità di una singola organizzazione sindacale alle indicazioni della Commissione di Garanzia non esclude la possibilità di limitarne lo sciopero quando la sua attuazione, sovrapponendosi ad altre astensioni illegittimamente mantenute, contribuisca all’effetto complessivo pregiudizievole per gli utenti.
- La riduzione della durata dello sciopero è legittima quando costituisce una misura congrua e proporzionata di contemperamento tra il diritto di sciopero e diritti degli utenti di pari rilievo costituzionale.
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