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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25319/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro probatorio avente a oggetto un telefono cellulare Apple iPhone 11 Pro con codice IMEI e una scheda SIM, già sottoposti a sequestro nei confronti della ricorrente. Dopo l'estrazione di copia forense e il decorso di un significativo lasso di tempo, la interessata ha chiesto la restituzione dei beni; la richiesta è stata respinta dal Pubblico ministero e, in sede di opposizione ex art. 263 c.p.p., anche dal G.i.p. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizi motivazionali: secondo la difesa, il mantenimento del vincolo era ingiustificato, il provvedimento impugnato conteneva valutazioni errate e riferimenti estranei all'indagine originaria, e l'argomento secondo cui il contenuto della copia forense avrebbe potuto essere contestato in futuro per mancanza degli avvisi ex art. 360 c.p.p. sarebbe stato erroneo e pregiudiziale, anche in ragione della identità del difensore della ricorrente e del marito coinvolto nel procedimento principale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la stessa prospettazione difensiva dimostrasse che la richiedente non era indagata e che, quindi, l'opposizione e il ricorso fossero proposti da un soggetto terzo rispetto ai fatti oggetto di imputazione provvisoria. In tale situazione era necessaria la verifica della legittimazione all'impugnazione tramite procura speciale ex art. 100 c.p.p., ma nel ricorso non risultava alcun riferimento a una simile procura né alcun allegato idoneo a provarla. La Corte ha quindi ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame relativa a sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale, richiamando precedenti conformi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 263 c.p.p.

    disciplinava l'opposizione proposta avverso il rigetto dell'istanza di restituzione del bene sequestrato.

  • art. 360 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione agli avvisi la cui assenza avrebbe potuto incidere sulla contestazione del contenuto della copia forense.

  • art. 100 c.p.p.

    richiede la procura speciale per l'intervento del terzo interessato e per l'esercizio dei relativi diritti nel giudizio di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare il contenuto della motivazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un terzo rispetto al fatto di reato è inammissibile se non è accompagnato da procura speciale che abiliti il difensore a impugnare in nome del terzo interessato.
  • La procura speciale del terzo interessato deve essere riferita al provvedimento concretamente impugnato e non può essere rilasciata in via anticipata rispetto alla sua emissione, perché l'interesse all'impugnazione sorge solo con quel provvedimento.
  • Nel giudizio di legittimità relativo a sequestri o alla restituzione di beni, la mera qualità di difensore non basta a radicare la legittimazione processuale del terzo interessato, occorrendo un conferimento formale del potere di impugnazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione o per mancanza della procura speciale, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica della legittimazione all'impugnazione precede l'esame del merito delle doglianze sul mantenimento del sequestro o sulla restituzione del bene.

Come è indicizzato

MaterieSequestroSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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