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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13337/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, censurando violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca limitandosi a richiamare la presenza di "diversi precedenti penali" senza indicare il computo complessivo delle pene inflitte né il tempo intercorso tra la prima condanna e quella oggetto di revoca; ha dunque contestato l'insufficienza della motivazione rispetto alle cause ostative previste dall'art. 164 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione (necessario per verificare se le cause ostative fossero note al giudice che concesse il beneficio) e non ha indicato quale specifica causa ostativa ex art. 164 cod. pen. giustificasse la revoca. Dunque l'ordinanza è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Catania per nuovo esame, con indicazione di colmare le lacune motivazionali e seguire i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (Longo).

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di cause ostative (es. precedenti penali); il giudice che revoca deve indicare quale causa ostativa concreta giustifica la revoca.

  • Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381

    Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381

    Il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per presunte cause ostative, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se tali cause fossero o meno note al giudice della cognizione; l'acquisizione e la verifica sono elemento decisivo per esercitare legittimamente il potere di revoca.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione quando occorre accertare se esistessero cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; l'omessa acquisizione può determinare l'annullamento della revoca.
  • La mera affermazione della presenza di "precedenti" o di "diversi procedimenti penali" è insufficiente: il provvedimento di revoca deve indicare quale specifica causa ostativa (ex art. 164) si ritiene operante nel caso concreto.
  • Deve essere documentato il computo complessivo delle pene pregresse e considerato il tempo trascorso tra condanne per valutare l'operatività delle cause ostative; l'assenza di tale valutazione è vizio di motivazione impugnabile.
  • Se le cause ostative erano già documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, ciò può legittimare la revoca; se non lo erano, la revoca è illegittima senza ulteriore istruttoria.
  • La parte resistente (PM o giudice) che chiede la revoca dovrebbe esplicitare nel provvedimento o nella richiesta quali elementi concreti giustificano la revoca, per evitare motivazioni per relationem insufficienti.

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