Cassazione Penale, Sentenza n. 18446/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione sostenendo di aver subito, tra custodia cautelare e arresti domiciliari (13/01/2017-16/12/2020), un periodo eccedente rispetto alla pena definitiva (eccedenza di anni 1, mesi 3 e gg. 4), essendo stata condannata definitivamente a anni 2 e mesi 8 per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Ha invocato la pronuncia Corte Cost. n.219/2008 e censurato l'ordinanza della Corte d'appello per mancata valutazione se la sua condotta abbia inciso sulla protrazione della misura cautelare, nonché per violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Il motivo di cassazione lamentava errore di applicazione degli artt. 314, 125, comma 3 e 546, comma 3, c.p.p., e la mancata considerazione della lealtà processuale e dell'irrilevanza delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato che la custodia cautelare eccedente la pena definitiva è astrattamente indennizzabile in base alla sentenza Corte Cost. n.219/2008, ma che il diritto alla riparazione è escluso quando nella condotta del richiedente si rinvengano dolo o colpa grave che abbiano avuto efficacia causale nell'adozione o nella protrazione della misura. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto sussistente colpa grave: Zampaglione era stata condannata per traffico di stupefacenti (seppur per sostanza 'leggera'), aveva ammesso di aver svolto il ruolo di 'staffetta' due volte e di intrattenere rapporti con i coimputati; tale comportamento, per la sua equivocità, poteva aver concorso sia all'adozione sia al mantenimento della custodia cautelare. La valutazione di merito non è risultata manifestamente illogica o contraddittoria, pertanto non sono emersi vizi di diritto tali da riformare l'ordinanza di rigetto.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto della disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte Costituzionale n.219/2008 ha sancito l'illegittimità della parte che subordinava sempre la riparazione al proscioglimento nel merito, precisando che la condizione di condannato incide sul quantum e non sull'an debeatur.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che ha rilevanza nel determinare la pena definitiva irrogata alla ricorrente; il fatto di essere stata condannata per tale fattispecie è stato considerato elemento probatorio della sussistenza di una condotta idonea a integrare colpa grave relativa alla custodia.
Riferimento alla contestazione associativa; la Corte ha valutato complessivamente le imputazioni e le condotte emerse nel processo ai fini dell'accertamento della colpa grave.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di cassazione come norma procedurale pertinente; la Corte ha comunque confermato che la valutazione circa l'esistenza di cause ostative (dolo o colpa grave) è questione di merito da motivare.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di cassazione; la decisione di rigetto è stata ritenuta conforme ai principi processuali applicabili e adeguatamente motivata.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente per censurare una supposta disparità di trattamento; la Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che impone ragionevolezza nella disciplina della riparazione e ha ritenuto che l'operato della Corte di merito non abbia violato il principio di uguaglianza.
Corte Cost. sent. n. 219/2008
Principale riferimento giurisprudenziale: ha dichiarato incostituzionale la norma che subordinava la riparazione sempre al proscioglimento, stabilendo che la detenzione cautelare eccedente la pena è indennizzabile a prescindere dall'esito del merito, salva l'esistenza di dolo o colpa grave del detenuto che abbia influito causalmente sulla misura.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.4 n.32136/2017; Sez. U n.34559/2002)
Confermano che il diritto alla riparazione sussiste per detenzione eccedente la pena, ma è escluso se si riscontra nella condotta del richiedente dolo o colpa grave con efficacia causale sulla misura; inoltre sottolineano il principio di responsabilità sociale che limita il beneficio se il pregiudizio è cagionato dal richiedente.
Massime di principio
- La detenzione cautelare che eccede la pena definitiva è astrattamente indennizzabile: l'an debeatur sussiste anche per il condannato, secondo Corte Cost. n.219/2008.
- Il diritto alla riparazione è escluso se emergono dolo o colpa grave del detenuto che abbiano avuto efficacia causale nell'adozione o nella protrazione della misura cautelare; l'accertamento è di merito e va motivato.
- La valutazione dell'esistenza di colpa grave può fondarsi su ammissioni dell'imputato, ruolo operativo nei fatti (es. staffetta), rapporti con coimputati e condotte che abbiano reso prevedibile l'intervento dell'autorità.
- Non è sufficiente l'asserita lealtà processuale o il confronto con misure non adottate nei confronti di altri coimputati: occorre una valutazione concreta e motivata del nesso causale tra comportamento e misura cautelare.
- La qualificazione delle prove (intercettazioni, dichiarazioni, ammissioni) e la loro attinenza al fatto contestato rientrano nella discrezionalità tecnica del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi logico-giuridici manifesti.
- Distinguere tra 'an debeatur' e 'quantum debeatur': l'essere condannato può influire sulla quantificazione dell'indennizzo ma non necessariamente sull'esistenza del diritto alla riparazione.
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