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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01689/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

L'associazione ha agito per ottenere l'accertamento del proprio diritto a partecipare, quale associazione di categoria maggiormente rappresentativa, alla ripartizione dei compensi per la c.d. copia privata relativi agli apparecchi di registrazione video per gli anni 2010 e 2011, e la condanna al pagamento delle somme asseritamente spettanti ai propri associati. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di legittimazione e per asserita mancata prova dell'iscrizione all'albo previsto dalla normativa sopravvenuta; in appello la decisione era stata confermata, ma sulla base di una diversa ratio, cioè la presunta necessità di uno specifico mandato individuale all'incasso, non ricavabile secondo la corte territoriale dalla sola adesione all'associazione. Nel ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto, in sintesi: violazione della disciplina sulla copia privata e del principio di legittimazione delle associazioni maggiormente rappresentative; omesso esame della clausola statutaria che le attribuiva espressamente il potere di raccogliere i compensi per conto degli associati; erronea esclusione della sufficienza delle schede di adesione e del numero di mandati/documenti prodotti; illegittima pretesa di individuare nominativamente gli associati e la loro specifica attività artistica; erroneo rigetto dell'ordine di esibizione necessario per quantificare i compensi. La controparte principale ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando la nullità dell'atto introduttivo per difetto di indicazione del quantum e degli associati rappresentati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'associazione, ritenendo fondati i motivi centrali sul vizio motivazionale e sulla corretta interpretazione della prova del mandato associativo e della legittimazione al riparto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della SIAE, ritenuto generico e non confrontato con la motivazione impugnata. La Corte ha affermato che la decisione di merito aveva omesso di esaminare la clausola statutaria che prevedeva espressamente la raccolta dei compensi per gli associati e la documentazione delle adesioni; ha inoltre ritenuto ingiustificata la pretesa di ulteriori formalità nominative o di indicazione della specifica attività artistica ai fini della legittimazione e della quantificazione, potendo il riparto avvenire anche in base ai mandati documentati e alla documentazione prodotta. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando tali criteri e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 71-sexies l.d.a.

    richiamato quale norma del sistema della copia privata e della tutela dei diritti connessi, in combinazione con gli artt. 71-septies e 71-octies.

  • art. 71-septies l.d.a.

    riconosce il diritto al compenso per riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi; la Corte lo considera il fondamento della pretesa risarcitoria/creditoria azionata.

  • art. 71-octies l.d.a.

    prevede la corresponsione alla SIAE e la ripartizione anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; norma centrale per la legittimazione dell'associazione.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione; la Corte esclude la carenza di interesse poiché era stata proposta anche domanda di condanna/liquidazione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare il mancato esame delle prove documentali e dei fatti non contestati; la Corte valorizza la documentazione prodotta e la discussione inter partes.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove, in relazione all'omesso esame della documentazione statutaria e delle adesioni.

  • art. 132 c.p.c.

    evocato per la denuncia di motivazione apparente/omessa; la Corte ravvisa in concreto un omesso esame di fatto decisivo più che una semplice insufficienza motivazionale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la decisione si concentra soprattutto sull'omesso esame di documenti decisivi.

  • art. 1703 c.c.

    richiamato per affermare che, in difetto di norma speciale, operano i principi generali sul mandato.

  • art. 1704 c.c.

    richiamato per il mandato con rappresentanza e la possibilità che il mandato derivi dall'adesione statutaria.

  • art. 1392 c.c.

    richiamato quanto alla forma del mandato con rappresentanza, considerata soddisfatta dalla produzione dello statuto e delle schede di adesione.

  • art. 110 l.d.a.

    richiamato dalla difesa controricorrente per sostenere requisiti formali del mandato nella disciplina dei diritti d'autore connessi.

  • art. 107 l.d.a.

    richiamato dalla difesa controricorrente nel medesimo contesto della forma del mandato.

  • art. 360 c.p.c.

    norma del ricorso per cassazione invocata con più numeri (3, 4 e 5); la Corte accoglie i motivi relativi al n. 5 e profili di violazione di legge.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    richiamato per distinguere l'errore revocatorio dall'omesso esame di un fatto/documento decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per escludere la preclusione della c.d. doppia conforme, perché le ragioni in fatto delle due decisioni di merito erano diverse.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alle memorie istruttorie e alla produzione delle schede di adesione e dello statuto.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    evocato per la doglianza di decisione su eccezione rilevata d'ufficio senza contraddittorio; censura ritenuta assorbita.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale SIAE sulla nullità dell'atto introduttivo.

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale SIAE sulla nullità dell'atto introduttivo.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale SIAE per sostenere la nullità dell'atto introduttivo.

  • art. 163, n. 3, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale SIAE per asserita mancata esposizione dei fatti e degli elementi della domanda.

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato in relazione all'applicazione delle norme sull'atto introduttivo anche al giudizio di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di compensi per copia privata spettanti ai titolari dei diritti connessi, l'associazione di categoria può agire per la riscossione e ripartizione ove lo statuto e la documentazione di adesione esprimano un mandato idoneo all'incasso per conto degli associati, senza che sia necessario un formalismo ulteriore non previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis.
  • L'omesso esame di una specifica clausola statutaria decisiva, ritualmente prodotta e discussa tra le parti, integra vizio denunciabile in cassazione quando la clausola sia idonea a fondare la legittimazione o il potere di agire dell'associazione.
  • In assenza di una norma speciale che imponga un mandato individuale espresso per ogni associato, operano i principi generali sul mandato e il requisito formale può risultare soddisfatto dall'accettazione dello statuto associativo e dalle adesioni documentate.
  • Ai fini della legittimazione e della prova del credito, non è imponibile un inutile formalismo consistente nell'indicazione nominativa reiterata in atto, quando i nominativi dei mandanti risultino chiaramente dai documenti prodotti e siano conoscibili dalla controparte.
  • La quantificazione del credito può essere rimessa a criteri proporzionali o a ordine di esibizione quando la parte attrice non disponga degli elementi necessari e la richiesta sia funzionale, non esplorativa, alla determinazione dell'importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di liteDiritto d'autore
RamiContrattiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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